Atti Di Gara: Accesso Civico E Accesso Civico Generalizzato
Per i concorrenti che hanno partecipato ad una gara d’appalto con esito negativo, è importante capire i motivi. A questo scopo, si può chiedere allo stesso ente appaltante che ha indetto la gara, di avere una copia delle offerte presentate dalle altre ditte concorrenti. La domanda in oggetto potrebbe non essere accolta, per il motivo che ci sono diverse interpretazioni delle leggi. La principale norma cui fare riferimento è l’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, il Codice dei Contratti Pubblici.
Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l’istituto dell’accesso civico “generalizzato” che attribuisce a “chiunque” il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
La disciplina dell’accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei o assoluti di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, ed in particolare all’esecuzione dei contratti pubblici, ma deve essere verificata la compatibilità di tale forma di accesso, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.
L’accesso civico generalizzato si distingue sia dall’accesso civico semplice che dall’accesso agli atti.
L’accesso civico semplice, infatti, rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge, laddove, invece, l’accesso generalizzato si delinea come autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di un diritto che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati e dall’altra, il rispetto delle specifiche esclusioni.
L’art. 22 della legge n. 241/990 consente l’accesso ai documenti a chiunque vi abbia un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. L’accesso civico generalizzato, invece, è riconosciuto e tutelato al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico che può essere esercitato da chiunque e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza.