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Omissione Di Informazioni E Cause Da Esclusione: La Sentenza Del TAR

By consulteam inAppalti pubblici

L’omessa indicazione da parte di un operatore di elementi funzionali alla valutazione dei requisiti va sanzionata con l’esclusione, poichè si tratta di un comportamento che influenza il corretto svolgimento della procedura di gara.

A seguito di questa dichiarazione, il TAR Marche, con la sentenza n. 98/2023, ha escluso da una procedura finalizzata alla stipula di un accordo quadro sia il ricorrente che la parte controinteressata.

A presentare il ricorso è stata la seconda classificata, richiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione al primo operatore in graduatoria per aver reso una dichiarazione incompleta su circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 80.

In merito, la Stazione Appaltante aveva avviato un procedimento di verifica, che si è concluso con la conferma dell’ammissione alla gara.

Contemporaneamente, la controinteressata ha presentato il medesimo ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della seconda classificata per l’omissione di informazioni rilevanti. In questo caso, però, la Stazione Appaltante non ha avviato alcun procedimento di verifica.

Il TAR ha evidenziato che dagli atti emerge che l’aggiudicataria ha realmente omesso di dichiarare circostanze che sarebbero state utili all’amministrazione per valutare l’integrità e l’affidabilità dell’offerente al fine di disporre una sua eventuale esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016

Già solo per questa circostanza, secondo quanto previsto alla lett. c-bis), avrebbe dovuto essere escluso “l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

Entrambi i ricorsi sono stati accolti, portando così all’esclusione di entrambi i concorrenti dalla procedura di gara.

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