Documentazione Di Gara E Sottoscrizione Offerta
Nelle gare d’appalto, la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo; la sottoscrizione del relativo file “.p7m”, è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore.
Un’offerta sottoscritta digitalmente è valida anche se non viene siglata in ogni sua pagina dal titolare o legale rappresentate dell’impresa concorrente. Un’eventuale disposizione in senso contrario rappresenta una clausola immediatamente escludente nulla.
Il TAR Puglia, sulla base di ciò, con la sentenza n. 234/2022, ha respinto il ricorso proposto contro una stazione appaltante, che aveva aggiudicato i lavori di riqualificazione energetica di un edificio a un altro operatore.
L’aggiudicazione, secondo l’impresa ricorrente, era avvenuta in violazione della lex specialis che prevedeva l’esclusione delle offerte non sottoscritte con firma autografa in ogni pagina, da parte del titolare o del legale rappresentante della impresa concorrente.
Il TAR ha specificato che il disciplinare di gara aveva previsto come modalità di sottoscrizione, a pena di esclusione sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, quella della firma digitale, che era stata osservata dalla società aggiudicataria dell’appalto.
Sulla questione interviene anche il giudice amministrativo, spiegando che non si può riconoscere valore escludente a una prescrizione secondo cui l’offerta tecnica va siglata in ogni sua pagina e firmata per esteso nell’ultima pagina dal titolare o legale rappresentante del concorrente.
Nel campo delle procedure di evidenza pubblica, conclude il TAR, la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta, vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che, laddove tale finalità risulti conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara.