Offerta Tecnica Difforme E Principio Di Equivalenza: La Sentenza Del TAR
Il TAR Liguria, con la sentenza n. 1107/2022, con la quale ha annullato un provvedimento di aggiudicazione in favore di un concorrente che aveva presentato un’offerta tecnica totalmente difforme e sulla quale non era possibile applicare quindi il principio di equivalenza, conferma che un’offerta tecnica caratterizzata da un prodotto totalmente diverso da quello indicato nel Capitolato tecnico non può essere considerato equivalente, e, nonostante l’indicazione di un prodotto specifico rappresenti una clausola escludente immediatamente impugnabile, essa non è illegittima se il ricorso non è tempestivo.
Il giudice amministrativo spiega che la difformità dell’offerta rispetto alle caratteristiche tecniche previste nel capitolato di gara per i beni da fornire può risolversi in un “aliud pro alio” idoneo a giustificare, di per sé, l’esclusione dalla selezione.
Dunque, il principio dell’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, non può che valere nei casi in cui la disciplina di gara preveda qualità del prodotto che con assoluta certezza si qualifichino come caratteristiche minime.
In questo caso, la clausola era chiarissima e preclusiva della partecipazione per i prodotti offerti dall’aggiudicataria e da impugnarsi immediatamente. Il capitolato tecnico consentiva infatti di ricostruire con assoluta precisione e senza alcun margine di ambiguità il prodotto richiesto dall’amministrazione, motivo per cui la clausola era da impugnarsi immediatamente da parte di colui che disponesse di un prodotto diverso e quello dell’aggiudicataria era effettivamente un aliud pro alio.
Di fatto, la clausola è stata impugnata solo con ricorso incidentale e quindi tardivamente. Il TAR ricorda che la mancata tempestiva impugnazione della lex specialis di gara rende infatti irricevibile l’impugnativa della stessa successivamente formulata con ricorso incidentale.
Il ricorso è stato quindi accolto: nonostante la clausola del Capitolato Tecnico fosse escludente, essa non è stata immediatamente impugnata, per cui a quel punto il prodotto richiesto era quello tassativamente indicato dalla Stazione Appaltante, senza possibilità di applicare il principio di equivalenza.
Di conseguenza, il provvedimento di aggiudicazione è stato annullato per difformità dell’offerta tecnica.