ANAC: Appalti PNRR E Centrale Unica Di Committenza
L‘Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fornisce un parere che chiarisce l’ambito di utilizzo di una centrale di committenza per le gare riguardanti i finanziamenti PNRR.
Il parere dell’ANAC prende in considerazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) alla luce delle modifiche apportate prima dal Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) e poi dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR).
In particolare, secondo quanto previsto all’art. 51 del Decreto Governance PNRR, è in vigore un regime speciale nella gestione delle procedure di affidamento per gli appalti che utilizzano le risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue, implicante, per i comuni non capoluogo di provincia, il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi di cui all’art. 37, comma 4 del Codice dei contratti Pubblici.
L’art. 34, comma 4 citato, dispone che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede secondo una delle seguenti modalità:
- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
ANAC ricorda che:
- per espressa previsione dell’art. 216, comma, 10 del Codice dei contratti pubblici: “fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221“;
- con riferimento al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti, questo sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.
L’attività di committenza laddove non riconosciuta per legge, dovrà essere affidata o tramite gara o in virtù del rapporto di cooperazione tra pubbliche amministrazioni. Per questo motivo, ANAC ha confermato che la centrale di committenza può essere costituita nella forma di associazioni, unioni, consorzi o anche di accordi resi in forma di convenzione ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUEL, prescindendo dall’acquisizione della personalità giuridica.