Nuovo Parere ANAC: Esclusione Di Un Concorrente Per Gravi Illeciti Professionali
La partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici è subordinata al possesso di requisiti generali di moralità che la Stazione appaltante è tenuta a verificare, accertando l’integrità e l’affidabilità professionale del concorrente.
La mancanza di tali requisiti, in particolare in presenza di gravi illeciti professionali, va valutata con attenzione: a confermarlo è il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), avv. Giuseppe Busia, con il parere n. 45 del 20 settembre 2022.
Nel fornire il proprio parere, ANAC ha osservato che i requisiti generali di moralità richiesti dall’ordinamento ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici e della stipula dei relativi contratti sono elencati nell’art. 80 del D.lgs 50/2016.
In particolare, la norma dispone che costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena.
L’esclusione non va disposta quando il reato è stato depenalizzato, dunque quando è intervenuta la riabilitazione, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Nel parere è stato richiamato il comma 5 dell’art. 80. ai sensi del quale le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora:
- la SA dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
- l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
Proprio sulle fattispecie del grave illecito professionale, l’Autorità ha adottato le Linee guida n. 6, in cui l’esclusione dalla gara va disposta dalla stazione appaltante all’esito di un procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato. La rilevanza delle situazioni accertate, ai fini dell’esclusione, deve essere valutata nel rispetto del principio di proporzionalità.
Tra le cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, rilevano anche le condanne non definitive per i seguenti reati:
- abusivo esercizio di una professione;
- reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell’inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);
- reati tributari ex d.lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l’industria e il commercio;
- reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001.
Tra gli illeciti professionali gravi che la stazione appaltante deve valutare ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, rilevano la condanna non definitiva per i reati di cui agli artt. 353, 353 bis, 354, 355 e 356 c.p., fermo restando che le condanne definitive per tali delitti costituiscono motivo di automatica esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. b) del codice.