Gare d’Appalto: Nulle Le Clausole Di Esclusione In Fase Di Ammissione
Le dichiarazioni degli operatori economici nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituiscono una prova sufficiente a documentare il possesso dei requisiti dichiarati, dato che la valutazione ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla gara viene fatta sulla base di esse.
Sono quindi considerate nulle eventuali clausole che richiedano la presentazione insieme alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, della documentazione tecnica attestante il possesso di un requisito di partecipazione.
A conferma di tutto ciò vi è la delibera ANAC del 12 ottobre 2022, n. 468, relativa a un parere di precontenzioso richiesto da un operatore economico, escluso da una gara per non avere prodotto parte della documentazione riguardante le caratteristiche tecniche del prodotto da utilizzare per il servizio da appaltare.
La Stazione appaltante richiedeva per l’espletamento del servizio l’utilizzo dello stesso prodotto usato negli affidamenti precedenti. L’operatore ha quindi dichiarato nella domanda di partecipazione l’impiego del prodotto e di avere rappresentato l’impossibilità di reperire parte della documentazione tecnica richiesta, in quanto la ditta importatrice aveva stipulato un contratto di avvalimento con un altro concorrente della stessa gara e ciò le impediva di fornire a terzi la suddetta documentazione.
ANAC, sulla questione, ha ricordato che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
In più, le stazioni appaltanti devono accettare, al momento della presentazione delle domande di partecipazione, o delle offerte, il documento di gara unico europeo con cui l’operatore autocertifica il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Non solo: in questo modo è preclusa alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere documenti e certificati comprovanti i requisiti a corredo della domanda o dell’offerta.
Di conseguenza, quanto dichiarato dagli operatori economici concorrenti nella domanda di partecipazione alla gara e nel DGUE costituisce prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati.
Fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere in qualsiasi momento nel corso della procedura di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, rinvia la verifica del possesso dei requisiti alla fase successiva all’aggiudicazione, quale condizione integrativa dell’efficacia di quest’ultima.