Nuovo Codice Appalti: Tempi Per La “Non Aggiudicazione” Di Una Gara
Il D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto: la decisione di non aggiudicare l’appalto deve essere espressa entro il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni.
L’articolo 108, del medesimo decreto, recante “Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture”, prevede anche interessanti disposizioni in merito alla casistica che le stazioni appaltanti non aggiudichino l’appalto.
Analizziamo quindi alcuni aspetti di questo importante articolo contenuto nel nuovo codice degli appalti pubblici.
Il comma 1, dell’articolo 108, prevede che per l’aggiudicazione degli appalti e l’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, si stabilisce il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento del prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.
Il successivo comma 2, prevede che sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;
b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
e) gli affidamenti di appalto integrato.
È possibile utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
Il comma 10, dello stesso articolo 108, come già detto in precedenza, prevede che le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o invito nelle procedure senza bando e può essere esercitata non oltre il termine di 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
Va sottolineato, però, che tale termine non è previsto dal comma 12, dell’art. 95 del “precedente” Codice dei contratti pubblici.