No A Criteri Irragionevoli Nella Valutazione Delle Offerte Di Gara: La Sentenza Del TAR
Il TAR Lombardia con la sentenza n. 1264/2023, ha accolto il ricorso presentato contro una scuola che aveva aggiudicato un servizio a un operatore sulla base di criteri premiali irragionevoli e discriminanti.
L’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte rientra nell’ambito della discrezionalità della stazione appaltante; l’attribuzione di un punteggio premiale all’operatore economico che abbia già gestito il servizio per la stessa stazione appaltante viola i principi di libera concorrenza.
Il giudice, nel valutare il caso, ha ricordato che la questione non riguardava clausole immediatamente escludenti, ma clausole incidenti sulla valutazione dell’offerta.
Per clausole direttamente ed immediatamente escludenti, si intendono quelle che determinino la radicale impossibilità di prendere parte alla procedura concorsuale, quando la legge di gara contenga disposizioni che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara e, quindi, la formulazione di un’offerta consapevole.
Il giudice amministrativo, spiega che in questo caso, le due clausole gravate, non rientravano tra le clausole immediatamente escludenti, poiché esse non incidevano sulle possibilità di presentazione dell’offerta ma soltanto sulla valutazione della stessa e non erano dunque tali da precludere la partecipazione alla gara.
L’individuazione dei criteri di valutazione delle offerte rientra nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione; questo ambito è suscettibile di sindacato giurisdizionale solo nei casi di manifesta irragionevolezza, illogicità o abnormità, ovvero della scelta di criteri non trasparenti o intellegibili.
In conclusione, il TAR ha annullato l’aggiudicazione e ha dichiarato inefficace il contratto stipulato.