Nuova Sentenza del TAR Umbria sulle cause di esclusione per illeciti professionali
Il TAR Umbria, con sentenza n. 339 del 26 maggio 2022, si è pronunciata nuovamente in tema di illeciti professionali e sulle cause di esclusione da una procedura di gara.
Il caso oggetto della summenzionata sentenza, riguarda il ricorso proposto contro una Stazione Appaltante che aveva aggiudicato la commessa a un operatore condannato per contraffazione di prodotti.
Nel ricorso si fa valere la violazione dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, perché l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver reso nella domanda di partecipazione una falsa dichiarazione quanto all’assenza a proprio carico di gravi illeciti professionali, in particolare di illecita contraffazione.
A tal proposito, i giudici amministrativi, hanno richiamato il recente orientamento giurisprudenziale, il quale prevede che per integrare un illecito professionale rilevante al fine dell’esclusione da una procedura di gara occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione. Ancora, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata.
Il fatto richiamato dal ricorrente non riguarda però prodotti offerti in sede di gara ed è pertanto inidonea ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione.
Il TAR di conseguenza, ha respinto il ricorso ed ha ritenuto insussistente qualunque automatismo espulsivo o discrezionale relativo all’illecito professionale invocato dall’operatore ricorrente.