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Nomina componente commissione di collaudo: profili di incompatibilità

By consulteam inAppalti pubblici

L’ANAC, con parere n. 21 del 21 giugno 2022, ricorda che un dipendente o legale rappresentante di una stazione appaltante non può collaudare un’opera se è stato coinvolto in qualunque attività riguardante la sua realizzazione. Ciò è quanto previsto dall’art. 102, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 che ANAC ha richiamato nel parere summenzionato.

Il collaudo ha lo scopo di:

  • accertare e certificare che l’opera o il lavoro è stato eseguito a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati;
  • verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente;
  • effettuare tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa;
  • esaminare le riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.

In seconda battura poi, il collaudo va approvato dall’amministrazione committente la quale fa proprio l’operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l’opera e liquidando il credito dell’appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito.

Per svolgere le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.

In caso di accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8 (art. 102, comma 6, del d.lgs. 50/2016).

La scelta dei collaudatori è subordinata dunque a rigorosi criteri di professionalità, competenza e moralità difatti, la disposizione dell’art. 102 del Codice, fissa una chiara disciplina in ordine alle incompatibilità della figura del collaudatore.

Nello specifico, il comma 7 stabilisce alla lettera d) che non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità “a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare”.

Ancora, la norma si pone in continuità con le previsioni regolamentari dell’art. 216, comma 7, lett. c), del d.p.r. 207/2010 e con l’art. 141, comma 5, del previgente d.lgs. 163/2006, che stabiliva infatti che “Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali”.

Infine ANAC ha dovuto anche chiarire che per quanto riguarda le incompatibilità disciplinate all’articolo 141, comma 5, (d.lgs. 163/2006), esse debbano essere riferite al dipendente e non all’ufficio di appartenenza. La responsabilità delle prestazioni tecniche è, infatti, personale. La valutazione in ordine alla sussistenza dei profili di incompatibilità di cui all’art. 102, comma 7, lett. d), deve essere dunque volta con riguardo alle attività effettivamente espletate dal singolo professionista in relazione al contratto di appalto oggetto di collaudo.

La stazione appaltante è quindi tenuta a valutare, in concreto, se il professionista individuato, abbia effettivamente svolto “attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare” in relazione all’appalto in questione, da intendersi nel senso più ampio tenuto conto delle finalità perseguite dalla disposizione in esame, ossia garantire che le operazioni di collaudo siano svolte con assoluta imparzialità.

Nelle predette cause di incompatibilità, a carico del tecnico interessato, sono incluse anche l’aver autorizzato e approvato atti e provvedimenti inerenti l’iter realizzativo dell’opera da collaudare, come ad esempio l’autorizzazione all’attuazione di variazioni contrattuali, l’approvazione del quadro economico dell’opera e simili.

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