“No” All’interdittiva Antimafia Per I Liberi Professionisti
Le interdittive antimafia sono previste e disciplinate dal D.lgs. n. 159/2011, noto come Codice Antimafia, e hanno lo scopo di prevenire le infiltrazioni mafiose nel mercato mediante l’interdizione delle imprese, che ne sono destinatarie, a contrarre con la P.A. o a ricevere erogazioni pubbliche, al fine di assicurare la tutela della concorrenza.
TAR Calabria: “Nessuna interdittiva antimafia alla persona fisica che non svolga attività imprenditoriale, neppure se si tratta di un libero professionista”.
In altre parole, un libero professionista non può essere colpito da interdittiva antimafia anche se sono intercorsi rapporti professionali con un Comune sciolto per mafia, in quanto la disciplina dell’esclusione si applica strettamente all’ambito delle imprese.
La conferma arriva con la sentenza n. 2212/2023 del Consiglio di Stato, con la quale Palazzo Spada ha confermato già quanto stabilito dal TAR Calabria.
La questione nasce dal ricorso di un architetto, colpito da interdittiva quale persona fisica, libero professionista, nell’esercizio della sua attività di architetto, in relazione a un incarico conferitogli da un Comune per una prestazione di natura propriamente professionale.
Il giudice, in primo grado gli aveva dato ragione, specificando che la persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società non può essere destinatario di una informativa antimafia di tipo interdittivo.
Il Consiglio di Stato, ritenendo infondata la tesi delle amministrazioni appellanti, basata sul coordinamento normativo fra le ipotesi di esclusione dell’ambito applicativo dell’istituto dell’informativa antimafia, conferma quanto detto dal giudice.
La questione non riguarda l’esclusione o meno dei contratti dei liberi professionisti, ma quella dell’assoggettabilità di questa categoria alla disciplina dell’istituto.
Tra le categorie tassativamente individuate dalla disposizione, non rientrano i liberi professionisti che non siano organizzati in forma d’impresa.
Sul punto infatti, si fa riferimento ai seguenti principi:
- principio di tassatività, che deve regolare l’esercizio del potere, impedendo che l’incapacità giuridica recata dal provvedimento afflittivo possa essere, per soggetti non contemplati come destinatari dalla disposizione attributiva del potere, un effetto non espressamente previsto dalla legge, ma desunto per implicito da un’interpretazione sistematica che comporti la conseguenza dell’ampliamento dell’ambito soggettivo di applicazione della stessa;
- principio di legalità che impone che il dato letterale non venga superato, in senso afflittivo e limitativo delle libertà dei soggetti interessati, da un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione non espressamente contemplata dal legislatore.