No A Certificazioni Aggiuntive Tra I Requisiti Di Gara: La Sentenza Del TAR
Il TAR Lombardia, con la sentenza n. 1104/2023 specifica come l’introduzione di diverse certificazioni obbligatorie come requisiti di partecipazione, a fronte di un appalto di servizio avente caratteristiche standardizzate, restringe notevolmente la platea dei concorrenti.
Il Tar ribadisce quanto sopra a seguito del ricorso presentato per l’annullamento di un bando per l’affidamento di servizi, che nel disciplinare stabiliva il possesso, a pena di esclusione, di specifici requisiti di capacità tecnica e professionale.
La società ricorrente, che non aveva preso parte alla gara, aveva impugnato il bando, precisando la presenza di clausole immediatamente escludenti e che, in considerazione della natura dichiaratamente standardizzata del servizio appaltato, era irragionevole il numero di certificazioni richieste, peraltro mai ritenute rilevanti dalla Stazione appaltante nelle precedenti edizioni della gara di appalto.
L’operatore economico che non abbia preso parte alla procedura selettiva, ha legittimazione ed interesse all’impugnazione del bando ove lo stesso contenga clausole atte ad impedire la presentazione della domanda da parte dell’impresa, in termini oggettivi e dimostrati.
L’Adunanza Plenaria n. 1/2023 ha affermato che è consentita all’extraneus la proposizione dell’azione di annullamento quando «si impugnino direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti».
È dunque di centrale importanza individuare quali clausole possano ritenersi immediatamente escludenti.
Hanno pertanto portato escludenti le clausole afferenti ai requisiti di ammissione alla gara, e quelle che disciplinano la formulazione dell’offerta in termini tali da renderne impossibile la presentazione.
Il TAR, intervenendo sempre sulla questione, ha ricordato che la Pubblica Amministrazione, nell’individuare i requisiti di partecipazione alla procedura di selezione del contraente, esercita un potere connotato da elevata discrezionalità.
La discrezionalità della stazione appaltante deve essere esercitata nella piena osservanza del principio di proporzionalità e attinenza all’oggetto del contratto, e nel contempo dando attuazione al principio pro-concorrenziale di massima partecipazione. Ogni limitazione all’accesso deve conseguentemente trovare le proprie ragioni giustificative nelle caratteristiche specifiche del servizio oggetto del contratto, come individuate dall’Amministrazione.
Quest’ultima è quindi tenuta a richiedere le certificazioni obbligatorie per legge, mentre ulteriori certificazioni potranno essere indicate tra i requisiti di partecipazione solo ove ciò sia giustificato dall’oggetto del contratto.
Il ricorso, in questo caso, è stato accolto: a fronte dell’appalto di un servizio avente caratteristiche definite dalla stessa legge di gara come standardizzate, l’introduzione di diverse certificazioni non obbligatorie, individuate nel disciplinare quali requisiti di partecipazione alla procedura, ha avuto l’effetto di restringere in modo notevole la platea dei concorrenti e dunque si è posto in contrapposizione con il principio del favor partecipationis, senza che la scelta dell’Amministrazione fosse giustificata da eventuali peculiarità del servizio.