Consiglio di Stato: Conflitto di interessi progettisti e RUP
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4653/2023, si è pronunciato sui concorsi di progettazione e conflitto d’interessi, statuendo a riguardo che nei concorsi di progettazione la situazione di conflitto di interessi rileva anche nel caso in cui i professionisti vengano coinvolti nell’esecuzione del contratto a seguito dell’aggiudicazione, in quanto si avvantaggiano comunque degli esiti della gara. Nella sentenza è stato precisato che escluderli dall’assoggettamento al regime sul conflitto d’interessi solo perché in origine non inclusi nel RTP, finirebbe infatti col rendere facilmente eludibile la disciplina sul conflitto stesso.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un RTP escluso da un concorso di progettazione a procedura aperta in unico grado, finalizzato all’acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica e all’affidamento con procedura negoziata senza bando, delle fasi successive della progettazione definitiva ed esecutiva.
Il provvedimento di revoca di aggiudicazione e di esclusione dalla procedura, è stato motivato dalla stazione appaltante dopo aver riscontrato la sussistenza di un conflitto di interessi tra il Raggruppamento di professionisti e il soggetto svolgente funzioni ausiliarie del RUP, violando il disciplinare di gara e il l’art. 42 d.lgs. n. 50 del 2016.
In conformità al contenuto del disciplinare, andavano esclusi dalla partecipazione “i soggetti che potrebbero risultare favoriti a causa dell’esecuzione di prestazioni preliminari ai fini del Concorso e/o del loro coinvolgimento nella redazione del Disciplinare di Concorso e/o nella realizzazione del Concorso e/o che potrebbero comunque influenzare le decisioni della commissione giudicatrice”, ciò che vale (lett. a)) per “il RUP, le figure di supporto al RUP, il RPG, i membri della segreteria tecnica di coordinamento, i membri della commissione giudicatrice”, nonché – per quanto qui di rilievo – per “i partner abituali di affari e di progetto delle persone di cui alla lettera a)” (art. 3.6, cit., lett. c)), oltreché, in generale, per “chiunque ricada nelle condizioni di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016” (lett. f)).
L’amministrazione, nel caso summenzionato, ha riscontrato la sussistenza di un “rapporto continuativo pluriennale, esplicitatosi in varie collaborazioni professionali con la figura del supporto al RUP”, ben riconducibile alla prevista ipotesi di “partner abituale di affari e di progetto”.
Di conseguenza, i giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto deciso dalla Stazione Appaltante, che ha operato conformemente al disciplinare di gara. Inoltre non rileva che alcuni professionisti siano stati coinvolti nel Rtp in un momento successivo atteso che comunque, essi si sarebbero avvantaggiati degli esiti della gara, preliminari all’affidamento definitivo.
Non è di per sé sufficiente, difatti, la circostanza che i professionisti intervengano in un momento successivo alla presentazione delle offerte e alle valutazioni, in quanto comunque entrano a far parte del RTP prima dell’affidamento, e non possono essere esclusi dal regime sul conflitto d’interessi solo perché in origine non inclusi nel RTP.