Modifiche Ai Criteri Di Affidamento Dei Contratti Sotto soglia In Deroga Al Codice Dei Contratti (Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ha confermato le modifiche introdotte nei criteri di affidamento dei contratti sotto soglia in deroga al Codice dei contratti.
Le modifiche riguardano:
- L’articolo 51 “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”:per i lavori sotto soglia, è possibile procedere all’affidamento dei lavori e dei servizi e forniture compresi gli affidamenti dei servizi di architettura e di ingegneria, soltanto con affidamenti diretti o procedure ristrette in funzione dell’importo dei lavori, servizi e forniture.
- Restano comunque in vigore le procedure previste per il sotto soglia dall’art. 36 del Codice dei contratti. L’Ente appaltante potrà alternativamente:
- procedere all’affidamento dei contratti sotto soglia utilizzando le norme previste nell’articolo 36 del Codice dei contratti (che non è stato né sospeso, né sostituito dal decreto-legge n. 76/2020 e dal decreto-legge n. 77/2021);
- utilizzare le norme contenute nel citato decreto-legge n. 76/2020 modificato e integrato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021.
La possibilità di utilizzare l’una o l’altra procedura è lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti.
Di conseguenza le anomalie che potranno riscontrarsi riguardano:
- Gli Affidamenti di lavori di importo pari a 500.000 euro;
- Gli Affidamenti di lavori di importo pari a 1.000.000 euro;
- Gli Affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria di importo pari a 139.000 euro.
1) L’articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del vigente codice dei contratti impone l’utilizzo di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici.
L’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020, invece, così come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, richiede l’applicazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici.
2) Applicando l’articolo 36, comma 2, lettera d) del vigente codice dei contratti deve essere utilizzata una procedura aperta con la precisazione che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Secondo l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020, invece, così come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.
3) Applicando l’articolo 36, comma 2, lettera d) del vigente codice dei contratti deve essere utilizzata una procedura aperta con la precisazione che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Applicando, invece, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76/2020 così come modificato dall’articolo 51 del decreto-legge n. 77/2021, deve essere utilizzata una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.
Nei casi summenzionati casi la possibilità di utilizzare una o l’altra procedura è lasciata alla discrezionalità delle stazioni appaltanti. Si tratta però di due procedure (aperta o negoziata) di natura profondamente diversa che può ostacolare i principi della trasparenza e della concorrenza.