Privacy: Le Principali Attività Di Trattamento Dei Dati In Merito Alla Vaccinazione Sui Luoghi Di Lavoro
I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno chiesto chiarimenti al Garante della Privacy in merito al trattamento dei dati personali connessi alle vaccinazioni sui luoghi di lavoro.
Il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars/cov-2” adottato dal Ministero della salute e a cui è allegato il documento relativo all’implementazione della strategia vaccinale, prevede che l’aumento della disponibilità dei vaccini comporti che il modello organizzativo dei punti vaccinali debba essere caratterizzato da una maggiore articolazione sul territorio, comprendendo il coinvolgimento dei medici competenti delle aziende.
Di conseguenza, è stato disposto un protocollo per la realizzazione di punti straordinari di vaccinazione sui luoghi di lavoro e sono state adottate delle “indicazioni ad interim” per la somministrazione dei vaccini.
Il trattamento dei dati relativi alle vaccinazioni è necessario per finalità di medicina preventiva e medicina del lavoro.
Il Garante della Privacy ha pubblicato un documento di indirizzo in cui vengono indicate le principali attività di trattamento dei dati in merito alla vaccinazione sui luoghi di lavoro tra cui la raccolta delle adesioni, la somministrazione, fino alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione e devono essere effettuate dal medico competente o da personale sanitario specificamente individuato.
Il datore di lavoro non può raccogliere le informazioni relative alla volontà (o meno) del lavoratore di vaccinarsi o venire a conoscenza dell’intervenuta vaccinazione né conoscere altri dati relativi alle condizioni di salute del dipendente.
Il lavoratore è libero di scegliere se aderire o meno alla campagna vaccinale. Tale scelta non comporta conseguenze negative.
Il provvedimento dell’Autorità n.198 del 13 maggio “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali” contiene le indicazioni, per l’adozione delle misure necessarie a rendere i trattamenti conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, da parte del datore di lavoro, del medico competente e degli altri professionisti sanitari coinvolti.
L’adesione all’iniziativa è volontaria ed è subordinata:
- alla disponibilità dei vaccini,
- alla presenza e alla disponibilità del medico competente o di altro personale sanitario,
- all’adesione consapevole e informata da parte dei dipendenti,
- alla tutela della privacy e alla prevenzione di ogni forma di discriminazione.
A riguardo il datore di lavoro non può raccogliere direttamente dagli interessati, tramite il medico competente o altri professionisti sanitari, informazioni relative alla vaccinazione. Non può conoscere:
- l’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna;
- avere notizie sull’avvenuta somministrazione del vaccino;
- ogni altro elemento relativo condizioni di salute del lavoratore.
Ai fini di garantire, nei luoghi deputati alla vaccinazione, la riservatezza e la dignità del lavoratore, occorre evitare “l’ingiustificata circolazione di informazioni nel contesto lavorativo o comportamenti ispirati a mera curiosità”. Quando la vaccinazione viene eseguita durante il servizio, il tempo necessario alla medesima è equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro. Quindi, si può procedere alla giustificazione dell’assenza con le modalità ordinarie stabilite nei contratti collettivi nazionali, oppure mediante rilascio di un’attestazione di prestazione sanitaria indicata in termini generici.
Il medico, nominato dal datore di lavoro, ricopre un ruolo autonomo rispetto a quello del datore di lavoro (l’art. 39 c. 4 d.lgs. 81/2008) di conseguenza, di non è tenuto a seguire le istruzioni di quest’ultimo. I trattamenti di dati personali, scaturiti dall’emergenza, debbano avvenire “nel rispetto di quel tradizionale riparto di competenze e separazione di ruoli tra il medico competente e il datore di lavoro, in cui risiede il principale elemento di garanzia delle norme che ne disciplinano i compiti e le funzioni”.