Operativo Il Codice Di Condotta Per Il Trattamento Dei Dati Personali Sulle Informazioni Commerciali
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 26 maggio, diviene operativo il codice di condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini della informazione commerciale elaborato dall’Associazione nazionale tra le imprese di informazioni commerciali e di gestione del credito (Ancic). L’ANCIC, è l’Associazione di categoria delle società che operano in base all’articolo 134 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza) e relative modifiche e integrazioni e al Decreto Ministeriale n. 269/2010, per fornire un servizio di informazione commerciale. Si tratta dei soggetti privati che forniscono informazioni o valutazioni sulla solidità creditizia, commerciale, o solidità economica, secondo informazioni provenienti da registri pubblici anche secondo un processo statistico, da un modello prestabilito, automatizzato e impersonale di elaborazione delle informazioni o sulla base della valutazione di esperti di analisi. Il codice consentirà agli operatori del settore di operare in un quadro di regole certe, garantendo:
- la certezza e la trasparenza nei rapporti commerciali;
- l’adeguata conoscenza e circolazione delle informazioni commerciali ed economiche;
- la qualità, la pertinenza, l’esattezza e l’aggiornamento dei dati personali trattati.
Difatti, il codice permetterà alle società che offrono informazioni sull’affidabilità commerciale di imprenditori e manager, la possibilità di trattare i dati personali dei soggetti censiti senza richiederne il consenso, basandosi sul legittimo interesse. Gli stessi dovranno garantire maggiori tutele agli interessati, informandoli correttamente sui trattamenti effettuati e assicurando loro il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy, come l’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati.
Il Codice specificherà l’applicazione delle disposizioni del Regolamento di settore delle attività di informazione commerciale, così da permettere ai soggetti operanti in tale ambito, quali titolari del trattamento, di far leva sull’adesione al presente Codice di condotta quale elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi applicabili.
Grazie al documento, all’art. 12, è stato previsto un apposito Organismo di monitoraggio, costituito e accreditato ai sensi dell’articolo 41 del Regolamento UE16/679, che avrà il compito di verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e di gestire la risoluzione dei reclami. L’organismo, esterno all’Ancic, è costituito da cinque componenti, con un incarico quinquennale non rinnovabile e con una autonoma funzione ispettiva e giudicante.
L’interessato potrà sempre agire giudizialmente e far intervenire il Garante per il trattamento dei dati personali, ma può, in alternativa, inviare il reclamo direttamente all’Organismo di monitoraggio.
La procedura appare meno costosa e più snella in quanto: presentato un reclamo, l’Organismo entro 5 giorni avrà l’onere di darne notizia al fornitore di servizi che, a sua volta, avrà 30 giorni per il deposito di memorie. Se la vicenda sarà ritenuta sufficientemente istruita, l’Organismo deciderà nei successivi 45 giorni; in caso contrario, darà un termine per la presentazione di ulteriori memorie. In conseguenza dei controlli effettuati in via autonoma o delle decisioni prese in seguito a reclamo, l’Organismo di monitoraggio potrà adottare le seguenti misure:
- un richiamo formale indirizzato esclusivamente al fornitore;
- un richiamo da pubblicarsi in apposita sezione del sito web dell’OdM;
- la sospensione temporanea dall’adesione al presente Codice di condotta;
- l’esclusione dal presente Codice di condotta del fornitore aderente.
La durata dell’intera procedura, in questo modo, anche in caso di audizioni e richiesta di integrazioni, non potrà durare più di 90 giorni dal momento della presentazione del reclamo.
Inoltre Ciascun membro dell’OdM deve garantire un adeguato livello di competenza e un’approfondita conoscenza in materia di informazioni commerciali e di protezione dei dati, assicurare la massima imparzialità ed indipendenza e evitare ogni situazione di conflitto di interessi.