Mancata Sottoscrizione Documentazione Di Gara: La Sentenza Del TAR
Il TAR Valle d’Aosta, con la sentenza n. 19/2023, respingendo un ricorso presentato contro l’aggiudicazione di un affidamento in favore di un RTI, è giunto alle seguenti conclusioni: la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte della mandante e quindi dell’impegno a costituire RTI non determina l’esclusione del concorrente, se invece l’offerta risulta sottoscritta, definendo chiaramente le prestazioni promesse e i ruoli funzionali dei singoli operatori.
Tra le motivazioni adottate dall’impresa ricorrente, il fatto che l’aggiudicazione fosse illegittima perché l’offerta economica e la domanda di partecipazione, sebbene sottoscritte dal legale rappresentante della impresa mandataria, non sarebbero invece state sottoscritte anche dal legale rappresentante della impresa mandante. Di conseguenza l’offerta sarebbe stata invalida e l’aggiudicazione illegittima.
L’offerta economica era composta da 4 diversi documenti e quello contenente il riepilogo dei dati essenziali e di quelli specifici era stato correttamente sottoscritto anche dalla mandante.
L’avvenuta sottoscrizione dei documenti inerenti al dettaglio dell’offerta economica e riproduttivi dell’intero contenuto dell’offerta anche da parte della mandante, ha consentito di ritenere la mancata sottoscrizione di un singolo documento attinente all’offerta economica, una irregolarità non essenziale, sulla quale per la Stazione Appaltante non andava attivato neanche il procedimento di soccorso istruttorio.
In merito alla domanda di partecipazione, la mancanza della firma da parte della impresa mandante rientra tra le ipotesi di irregolarità sanabili con soccorso istruttorio: “l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni”.
Il TAR, inoltre, ricorda che, trattandosi di una procedura aperta, il Codice dei Contratti Pubblici non distingue tra domanda di partecipazione ed offerta.
La mancata sottoscrizione da parte della sola mandante del file “Domanda di partecipazione”, infatti, non determina la mancanza radicale di un elemento essenziale dell’offerta.
La Stazione Appaltante non ha nemmeno proceduto con il soccorso istruttorio, poiché ha ritenuto che la serietà degli impegni contenuti nella domanda fosse sufficientemente garantita sia dalla piattaforma telematica che dal complesso della documentazione presentata.
Sulla questione è intervenuta anche la giurisprudenza, avendo modo di evidenziare che “nelle gare pubbliche è ammissibile una attività interpretativa della volontà dell’impresa partecipante alla gara da parte della stazione appaltante, al fine di superare eventuali ambiguità nella formulazione dell’offerta, purché si giunga ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale con essi assunti.
In conclusione il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante in relazione all’ammissione del RTI alla procedura e alla seguente aggiudicazione.