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Annotazione Nel Casellario Informatico ANAC

By consulteam inAppalti pubblici

L’annotazione nel casellario informatico ANAC deve essere effettuata accertando sempre che ci sia stato realmente un grave inadempimento da parte di un professionista.

In caso contrario si correrebbe il rischio di fornire un giudizio scorretto sull’affidabilità dell’operatore economico e rendere più grave il lavoro di verifica dei requisiti da parte delle Stazioni Appaltanti.

Sulla base di ciò, il TAR Lazio, con la sentenza n. 3945/2023, ha accolto il ricorso di un professionista contro l’annotazione al casellario informatico ANAC su segnalazione della Stazione Appaltante, che aveva annullato il contratto di affidamento dell’incarico professionale per la progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e di riqualificazione energeticasu un immobile.

Secondo il ricorrente, l’annotazione sarebbe stata fatta tardivamente e sarebbe stata per di più immotivata. Il giudice ha dato ragione al professionista, tralasciando che, nel caso di procedimenti di annotazione, l’eventuale tardività della segnalazione da parte della stazione appaltante non influisce sul potere dell’ANAC di avvio del procedimento.

Secondo il TAR, l’ANAC ha disposto l’annotazione nei confronti del ricorrente senza valutare e motivare in modo adeguato l’utilità della notizia per le finalità proprie del Casellario, non potendo così essere ritenuto sufficiente il richiamo operato dall’ANAC della normativa e della giurisprudenza sul punto.

La giurisprudenza, ha precisato che l’ANAC ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario informatico, sia l’utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell’operatore economico attinto dall’annotazione.

Nello specifico, ha precisato che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia”.

L’Autorità non deve certo valutare se la notizia annotata costituisce di per sé motivo di esclusione, ma non può esimersi dal considerare se la stessa è idonea o meno a fornire alle Stazioni appaltanti indicazioni utili per il giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico.

L’ANAC ha quindi il dovere di non procedere all’annotazione di fatti che non risultano utili e rilevanti per un giudizio sull’affidabilità dell’operatore economico. Del resto è evidente che l’inserimento di annotazioni di dubbia utilità all’interno del Casellario non avrebbe altra conseguenza che quella di aggravare, e rendere maggiormente esposta a errori, l’attività di verifica delle Stazioni appaltanti.

 

 

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