Malfunzionamento Della Piattaforma Telematica Di Gestione Della Gara
Il malfunzionamento della piattaforma telematica per il caricamento della documentazione di gara non può precludere la partecipazione di un concorrente, tanto più se ha segnalato il problema.
Facendo riferimento all’art. 79, comma 5 bis del Codice dei Contratti Pubblici, il TAR Campania, con la sentenza n. 7202/2022, ha accolto il ricorso di un operatore, che aveva segnalato la difficoltà a caricare la documentazione per la partecipazione ad una procedura di gara sulla piattaforma MEPA e che il sistema sarebbe ripartito solo 3 minuti prima della scadenza stabilita per le offerte, per cui non era riuscito a completare la procedura.
Secondo la stazione appaltante, non era possibile prorogare i termini di presentazione delle offerte in quanto non aveva ricevuto alcuna comunicazione di un problema tecnico dal MEPA, e che, in ogni caso la responsabilità dell’inoltro della domanda ricadeva esclusivamente sul mittente.
A seguito di ulteriore sollecito, è stato dato incarico a Consip di verificare tale malfunzionamento, ma in assenza di un riscontro, il RUP ha proceduto ugualmente all’aggiudicazione della commessa in favore di un altro operatore.
Da qui il ricorso al TAR che in primo luogo ha ricordato che l’art. 79, comma 5-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 dispone che “Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 52, ivi incluse le piattaforme telematiche di negoziazione, qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento”.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte ribadito che:
- laddove la stazione appaltante abbia condotto la gara telematica senza ravvisare malfunzionamenti impeditivi della piattaforma messa a disposizione, non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore;
- se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara.
Si è quindi prodotto un evento che ha sottratto alla ditta la possibilità di partecipare alla gara, senza che siano imputabili errori o negligenze all’Operatore Economico, che non solo ha segnalato i problemi di caricamento dei file, ma ha chiesto chiedendo poi che fosse prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Il ricorso è stato quindi accolto e l’operato della stazione appaltante è stato ritenuto illegittimo.
Pertanto i verbali di gara e l’aggiudicazione sono stati annullati, con conseguente ripetizione della gara.