Codice Della Crisi D’Impresa: I chiarimenti ANAC Sull’Attestazione SOA
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.
Con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito alcuni importanti chiarimenti a tutte le Società Organismo Attestazione (SOA) autorizzate, in relazione all’entrata in vigore del “Codice della crisi d’impresa” ed al suo potenziale impatto sulla qualificazione delle imprese.
L’intervento è volto a chiarire gli effetti prodotti dall’entrata in vigore del nuovo art. 95 del Codice della crisi d’impresa, espressamente richiamato dall’art. 80, comma 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, in sostituzione del precedente art. 186-bis della Legge fallimentare.
Sul punto, l’Autorità ha ritenuto che l’avvicendarsi tra il nuovo art. 95 e il precedente art. 186-bis non abbia mutato il criterio già delineato dal legislatore, il quale ammette la partecipazione alle gare e alla qualificazione nel solo caso di continuità aziendale dell’impresa sottoposta alla procedura e non anche nella diversa ipotesi di concordato liquidatorio.
La regola quindi prevede:
- l’esclusione obbligatoria e automatica per l’operatore economico in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- l’eccezione è ammessa per l’ipotesi di concordato con continuità aziendale.
Per quanto riguarda la qualificazione delle imprese, richiamando il “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, ANAC ha confermato il diverso regime applicabile ai concordati puramente liquidatori rispetto a quelli caratterizzati dalla finalità di prosecuzione dell’attività di impresa.
L’avvicendarsi tra il nuovo art. 95 e il precedente art. 186-bis, rimane invariato il criterio binario delineato dal legislatore – e la ratio ad esso sottesa -, che ammette la partecipazione alle gare e alla qualificazione nel solo caso di continuità aziendale dell’impresa sottoposta alla procedura.
L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa, e in particolare dell’art. 95, non sembra dunque determinare nuove modalità di gestione delle imprese in procedura concorsuale ai fini della qualificazione, restando ferma la distinzione tra concordato liquidatorio e concordato in continuità, per cui rimangono valide le indicazioni contenute nel Manuale.