Il Consiglio Di Stato Sulla Legittimità Della Sostituzione Della Commissione Di Gara
Qualora uno dei membri si rifiuti di firmare i verbali di valutazione e metta in dubbio i criteri definiti per la selezione delle offerte, è legittima la scelta della stazione appaltante di sostituire una commissione giudicatrice.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 10457/2022, relativa a una vicenda che ha visto la nomina di una nuova commissione per l’aggiudicazione di un lotto facente parte di una gara suddivisa complessivamente in 13 lotti, conferma quanto detto pocanzi.
Secondo la Stazione Appaltante, la nuova nomina è avvenuta per il mancato accordo da parte della Commissione Giudicatrice riguardo alcuni criteri di valutazione e di conseguenza l’impossibilità ad avere una valutazione finale.
Nello specifico, uno dei commissari si era rifiutato di firmare i verbali di gara, non condividendo i criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Secondo l’operatore coinvolto nel ricorso, l’aggiudicazione finale era quindi illegittima perché:
- sussistevano i presupposti per considerare validi i giudizi compiuti dalla prima commissione, in quanto il rifiuto di un commissario di sottoscrivere il verbale conclusivo delle operazioni di gara non era di per sé ostativo alla formazione del giudizio globale.
- le valutazioni compiute dalla seconda commissione erano illegittime in quanto i commissari avevano attribuito punteggi esattamente identici per tutti i criteri ed in relazione a tutte le quattro offerte esaminate.
Sulla questione, il Consiglio ha spiegato che il rifiuto di sottoscrizione dei verbali presuppone la volontà del membro ricusante di non concorrere alla formulazione del giudizio complessivo, e ha una valenza “ostruzionistica” che impedisce la stessa formazione dell’atto conclusivo dell’iter valutativo, impedendo che gli esiti della valutazione delle offerte siano consacrati nell’unico documento suscettibile di attribuire ad essi rilevanza giuridica e farli emergere sul piano della concreta realtà provvedimentale.
È quindi legittima la scelta della stazione appaltante di procedere all’azzeramento dei lavori fino a quel momento svolti dalla commissione, con l’obiettivo di garantire la conclusione del procedimento entro tempi compatibili con le sue esigenze.
Proprio la necessità di concludere i lavori della commissione in tempi ragionevoli costituisce pure un valore legittimamente perseguibile dalla stazione appaltante; l’appello è stato quindi accolto, confermando la legittimità dell’operato della Stazione Appaltante.