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L’imposta di bollo nel nuovo codice dei contratti

By consulteam inAppalti pubblici

L’art. 18 del nuovo Decreto Legislativo n. 36/2023 prevede, a valle della procedura di affidamento, la stipula del contratto che, a pena di nullità, dovrà avvenire in forma scritta.

L’art. 18, comma 10 e l’Allegato I.4 al nuovo D.lgs. n. 36/2023 individuano l’imposta di bollo da assolvere al momento della stipula del contratto. Divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. La stipula in forma scritta deve avvenire in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. n. 82/2002), in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

Nell’ipotesi di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.

Si precisa inoltre che il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

  • di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
  • di appalti basati su un accordo quadro;
  • di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
  • di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

In caso di ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.

Se invece la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle suddette ipotesi, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

Infine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Per quanto concerne il valore dell’imposta di bollo, l’allegato I.4 al codice dei contratti individua il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

In particolare, la Tabella A presente nell’Allegato I.4 definisce il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto. Di seguito il valore dell’imposta di bollo calcolata sulla base dell’importo del contratto.

Fascia di importo contratto
(euro)
Imposta
(euro)
< 40.000 esente
≥ 40.000 < 150.000 40
≥ 150.000 < 1000000 120
≥ 1.000.000 < 5.000.000 250
≥ 5.000 000 < 25.000.000 500
≥ 25.000.000 1.000
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