ANAC: prorogato al 15 settembre 2023 il termine per le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza
Con l’entrata in vigore nel nuovo codice appalti 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha deciso di agevolare le Pubbliche amministrazioni spostando al 15 settembre 2023 la scadenza per l’acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (OIV), inizialmente prevista per il 31 luglio 2023.
ANAC ha informato che sono già oltre 13.500 i profili utente abilitati alla compilazione della scheda di rilevazione e dell’attestazione di cui quasi 2.000 attestazioni completate e 5.500 in corso di compilazione.
Ciò nonostante, l’autorità ha deciso di venire incontro alla richiesta da parte delle Pubbliche amministrazioni di avere più tempo per comunicare i dati in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.
Il nuovo servizio web (Attestazioni OIV) permette l’acquisizione dei dati sulle attestazioni, consentendo previa registrazione online attraverso il portale dell’Autorità e abilitazione degli utenti, la compilazione delle schede con le verifiche sul grado di assolvimento e la dichiarazione di attestazione, per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.
Tale decisione favorisce così gli utenti, in particolare gli istituiti scolastici non abituati a tale tipo di attestazione, differendo il termine ultimo al 15 settembre e affidando più tempo, per ovviare all’affollamento di registrazioni nella fase di profilazione. L’obbligo spetta in particolare, oltre che alle Pubbliche amministrazioni, anche a enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
Il servizio in questione consente l’acquisizione dei dati sulle attestazioni in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza, a cui amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, enti privati di cui all’art. 2-bis, co. 3, del D. Lgs. n.33/2013 sono tenuti ad adempiere secondo le indicazioni fornite annualmente dall’ANAC con una specifica delibera. Consente altresì, nella fase di monitoraggio, di acquisire le informazioni sull’eventuale adeguamento di quei soggetti per i quali sono risultante carenze nella fase di rilevazione.
L’applicazione permette di documentare (mediante specifica scheda) le verifiche, effettuate dall’OIV o organismo con funzioni analoghe, nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” dei siti web delle amministrazioni/enti/società, circa la pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, di anno in anno individuati dall’Autorità, e sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato.
Ancora, l’applicazione permette di estrarre quei documenti utili (attestazione e scheda verifiche) ai fini della loro pubblicazione nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.
L’acquisizione di tali informazioni consente all’Autorità di adempiere a quanto previsto dall’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 avvalendosi, come definito nel d.lgs. 97/2016, del ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e degli organismi con funzioni analoghe, ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione.
Il servizio web “Attestazioni OIV” è dedicato alle:
- Amministrazioni Pubbliche – Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «pubbliche amministrazioni» (di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012;
- Imprese: Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione gli organismi individuati a tale scopo per i seguenti soggetti:
- Società ed enti indicati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013;
- Società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all’art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013;
- Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013).
Il servizio è ad accesso riservato agli organismi indipendenti di valutazione o organismi con funzioni analoghe. Per ogni singola Amministrazione/Società, uno (e uno solo) dei componenti dell’Organismo indipendente di valutazione, o organismo con funzioni analoghe, può essere abilitato al servizio.
Tale regola generale, nel caso in cui l’ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della rilevazione è effettuata
- dal RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza), ovvero dal RT (Responsabile per la Trasparenza) nei casi in cui la funzione sia disgiunta;
- dal rappresentante legale nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo;
- dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto, nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato
specificando, nei casi suddetti, che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.