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L’adozione dei pareri di precontenzioso nel nuovo codice degli appalti

By consulteam inAppalti pubblici

Tra le novità apportate dalla nuova normativa legata al mondo degli appalti, quelle legate all’istituto del precontenzioso, disciplinate adesso dalla Delibera ANAC del 20 giugno 2023, n. 267.

L’istituto del precontenzioso è finalizzato a risolvere questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara relative ai contratti pubblici.

L’ANAC, con il nuovo Regolamento del 20 giugno 2023, ai sensi del comma 4 dell’art. 220 del d.lgs. n. 36/2023, disciplina il procedimento per l’adozione dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 220, comma 1, del codice e individui i casi in cui, per le gare bandite in base al nuovo Codice dei Contratti, il parere di precontenzioso può essere chiesto anche per la risoluzione di controversie insorte durante la fase esecutiva del contratto.

In merito ai soggetti interessati,  il regolamento è indirizzato alle stazioni appaltanti, agli operatori economici nonché, alle associazioni di categoria, nei limiti della legittimazione a impugnare atti concernenti i singoli associati, oppure soltanto ove gli stessi concretizzino anche una lesione dell’interesse collettivo tutelato da tali associazioni; quest’ultima, è una condizione che i soggetti istanti hanno l’onere di comprovare puntualmente a pena di inammissibilità.

Sono legittimati alla presentazione della istanza di precontenzioso le persone fisiche che hanno la rappresentanza legale dei soggetti richiedenti.

L’istanza di precontenzioso va inoltrata telematicamente utilizzando l’apposito modulo.

Nell’ipotesi in cui l’istanza sia diretta a far valere l’illegittimità di un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile, la stessa deve essere presentata ad ANAC entro i termini di impugnazione in sede giurisdizionale.

Inoltre gli istanti devono comunicare la presentazione della stessa a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa e a fornirne la relativa prova all’Autorità.

Il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016, adottato dal Consiglio con delibera n. 10 del 9 gennaio 2019 e modificato con Delibera n. 528 del 12 ottobre 2022, è stato abrogato dal 1° luglio 2023 e le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente alle istanze di precontenzioso relative alle procedure di affidamento bandite ai sensi del “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici al d.lgs. n. 50/2016.

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