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Legge Siciliana Sugli Appalti Bocciata Dalla Corte Costituzionale

By consulteam inAppalti pubblici

La Corte Costituzionale, con Sentenza emessa il 26 gennaio 2021, ha dichiarato illegittima la Legge Regionale del 19 luglio del 2019 n.13, commi 1 e 2 dell’art. 4,  che disciplina le norme sugli appalti per la Sicilia.

La sentenza della Corte Costituzionale ricolloca la competenza nella disciplina dei pubblici appalti in capo allo Stato.

Il 25 settembre 2019 era stato depositato il ricorso con il quale Consiglio dei Ministri impugnava, davanti alla Corte Costituzionale, la Legge della Regione Sicilia nella parte in cui modificava le modalità di gara ed i metodi di aggiudicazione dei lavori pubblici.

La legge regionale siciliana aveva previsto, negli appalti di lavori sotto soglia, l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare di criterio del minor prezzo.

Inoltre, la Legge 13/2019, dettava un criterio di calcolo della soglia di aggiudicazione, al di sopra della quale le offerte sono anomale ed escluse automaticamente, diverso dalla norma nazionale di cui all’art. 97 del Codice Appalti.

Secondo la Suprema Corte, che ha accolto l’impugnazione del Consiglio dei Ministri, si tratta di un difetto di competenza. Secondo il Giudice delle Leggi tale norma, “invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di ‘tutela della concorrenza’, adottando previsioni in contrasto con quelle del codice dei contratti pubblici”.

La distinzione poi tra appalti sotto soglia e sopra soglia non costituisce utile criterio ai fini dell’identificazione delle norme statali strumentali a garantire la tutela della concorrenza, in quanto tale finalità può sussistere in riferimento anche ai contratti riconducibili alla prima di dette categorie e la disciplina stabilita al riguardo dal legislatore statale mira ad assicurare, tra l’altro, «il rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, il principio di non discriminazione (in questo senso, da ultimo, nella materia in esame, Corte di giustizia 15 maggio 2008, C-147/06 e C-148/06)» (sentenza n. 160 del 2009).
Peraltro, le suddette disposizioni dell’art. 4, commi 1, dal secondo periodo in poi, e comma 2, stabiliscono una disciplina simile a quella dettata all’art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (recante modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 263 del 2016.

L’art. 13 della legge in esame, invece, confligge con le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1370/2007, violando l’art. 117, comma 1°, della Costituzione che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario; inoltre, non contemplando l’indizione di regolari gare d’appalto, si pone in contrasto anche con la disciplina vigente in materia di concorrenza e quindi viola l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Su questione analoga si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n.° 2 del 2014: “Ugualmente, con espresso riferimento a possibilità di rinnovi o proroghe automatiche di contratti in concessione relativi al trasporto pubblico locale, questa Corte ha reiteratamente affermato che non è consentito al legislatore regionale disciplinare il rinnovo o la proroga automatica delle concessioni alla loro scadenza – in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza – poiché, in tal modo, dettando vincoli all’entrata, verrebbe ad alterare il corretto svolgimento della concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici ed invadendo la competenza esclusiva del legislatore statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. È stata, pertanto, dichiarata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali, le quali prevedevano la possibilità di proroghe automatiche di contratti di trasporto pubblico locale (sentenza n. 123 del 2011), ovvero il mantenimento di affidamenti preesistenti in capo agli stessi concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, oltre il termine ultimo previsto dal legislatore statale per il passaggio al nuovo sistema di affidamento di tali servizi tramite procedure concorsuali (sentenza n. 80 del 2011)”.

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