Lavori pubblici: Decreto PNRR 2 e legge di conversione
La legge n. 79/2022, con cui è stato convertito il cd “Decreto PNRR 2”, ha introdotto alcune importanti misure in materia di lavori pubblici.
Una, tra le tante novità, riguarda la variazione dei costi dei materiali come circostanza imprevista e imprevedibile che permette una variante in corso d’opera di costo inferiore.
Difatti i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 7 stabiliscono che, tra le circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ex art. 106, comma 1, lettera c), numero 1), del D.lgs. n. 50/2016, che possano dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.
Di conseguenza, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possono proporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.
Ancora, l’art. 18-bis, comma 12 introduce il nuovo comma 7-bis all’art. 48 del D.L. n. 77/2021, per cui gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all’articolo 216, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici, sostenuti dalle centrali di committenza, possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente, oppure delle risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR.
Per quanto concerne invece la disciplina del codice dei contratti pubblici nel settore delle comunicazioni elettroniche, l’articolo 32, al comma 1, lett. c-bis), stabilisce che vanno integralmente esclusi dalla disciplina dettata dal Codice dei Contratti Pubblici, gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle SA la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.
L’articolo 35 sostituisce integralmente il comma 7-bis dell’art. 6 del D.L. n. 76/2020, stabilendo che i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio, determinati importi di seguito elencati.
In caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, i compensi non possono complessivamente superare:
- l’importo pari allo 0,5% del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- l’importo pari allo 0,25% per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- l’importo pari allo 0,15% per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- l’importo pari allo 0,10% per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- l’importo pari allo 0,07% per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro.
Nel caso invece, di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, i compensi non possono complessivamente superare:
- l’importo pari allo 0,8% del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- l’importo pari allo 0,4% per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- l’importo pari allo 0,25% per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- l’importo pari allo 0,15% per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- l’importo pari allo 0,10% per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro.
Infine sono state confermate alcune delle disposizioni già presenti nel D.L. n. 36/2022 in materia di lavori pubblici, tra cui quelle previste dagli artt. 34, 35 e 36.