Garanzia Provvisoria & Soccorso Istruttorio
ll Consiglio di Stato conferma quell’orientamento secondo cui la garanzia provvisoria è parte essenziale e integrante dell’offerta e dunque è insuscettibile di soccorso istruttorio.
La garanzia provvisoria, destinata a coprire la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione” per fatto non imputabile alla stazione appaltante, non costituisce un elemento formale ma, in quanto posta a “corredo” dell’offerta, deve ritenersi “afferente” alla stessa e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione: come tale, essa è sottratta alla possibilità di soccorso istruttorio, stante il principio che impedisce, a salvaguardia della par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti.
“Secondo i condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la carenza di uno degli elementi dell’offerta ritenuti essenziali dalla lex specialis ben legittima l’esclusione dell’offerta difettosa, senza che ciò comporti alcuna violazione del principio di tassatività delle cause d’esclusione di cui all’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016”
Pertanto, in estrema sintesi:
a) la garanzia provvisoria è parte essenziale e integrante dell’offerta e dunque insuscettibile di soccorso istruttorio;
b) la carenza di un simile requisito dell’offerta, essenziale secondo la legge di gara, giustifica l’esclusione senza violazione del suddetto principio di tassatività delle relative cause.