Il Consiglio di Stato sulla riparametrazione dell’offerta tecnica
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8326 del 27 settembre 2022, si è pronunciato sulla riparametrazione dell’offerta e sui i limiti dimensionali della stessa chiarendo a riguardo che la riparametrazione dell’offerta tecnica può essere applicata esclusivamente se prevista dalla lex specialis di gara.
Nel caso di specie viene proposto ricorso per l’annullamento di una sentenza di primo grado che non avrebbe rilevato la non corretta applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato nel disciplinare di gara, da parte della Commissione, la quale ha omesso di “trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate”, come si dovrebbe fare, specie nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia, come nel caso di specie, inferiore a tre.
Il Consiglio di Stato, confermando i rilievi del Tribunale di primo grado, ha evidenziato come la lettera di invito abbia espressamente previsto che “non sarà effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione”.
Come confermato da Palazzo Spada, è da escludere anche l’illegittimità della clausola del bando che dispone il mancato utilizzo della riparametrazione.
Difatti nel paragrafo III delle Linee Guida n. 1005 del 21 settembre 2016, l’ANAC ha precisato che sia la riparametrazione mediante l’attribuzione alle medie più alte dei punteggi massimi prestabiliti per ognuno degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica sia la riparametrazione mediante l’assegnazione all’offerta tecnica con il punteggio complessivo più alto del punteggio massimo prestabilito per l’intera offerta tecnica, possono essere applicate esclusivamente se previste dalla lex specialis di gara.
Il disciplinare di gara, pur richiamando il “metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010”, prevedeva anche una puntuale regolamentazione che non contemplava alcuna riparametrazione dei punteggi conseguiti per ciascun criterio di valutazione.
Nella fattispecie, pertanto, la valutazione delle offerte è stata effettuata nel pieno rispetto della disciplina di gara contenuta nella lettera di invito.
Il Consiglio di Stato sulla questione, ammette che l’esclusione della riparametrazione è correlata a una scelta discrezionale della stazione appaltante la quale, in conformità a quanto testualmente previsto dalle regole della procedura, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione.
Per quanto concerne invece la presunta erroneità della sentenza di primo grado, relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicataria (o quanto meno all’erronea attribuzione dei punteggi) per violazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica, i giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che in assenza di un’espressa previsione escludente contenuta nella legge di gara, spettava alla Commissione di gara, nell’esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica (qui non inficiata da profili di manifesta illogicità), verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell’esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta.
Nel caso di specie, non solo la lex specialis non prevedeva l’esclusione dell’offerente in caso di superamento dei limiti dimensionali della prescritta relazione descrittiva, ma neppure l’appellante ha provato che da ciò sia derivato un ingiustificato vantaggio competitivo nei confronti dell’aggiudicatario.
Di conseguenza qualora il bando preveda la suddivisione dei criteri di aggiudicazione in subcriteri e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza.