Circolare Ministero delle infrastrutture: precisazioni sulle deroghe al nuovo sistema di qualificazione per opere PNRR e PNC
La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12/07/2023, contiene importanti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/23), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021.
Nello specifico, la circolare chiarisce che la normativa applicabile, anche dopo il 1° luglio 2023, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, anche per i Comuni non capoluogo, è quella derogatoria di cui al regime speciale previsto dall’articolo 1, c. 2 del dl 32/2019, come modificato dall’articolo 52 c.1, let. 1.2 del dl 77/2021, che richiama l’applicazione dell’articolo 37 c. 4; ma solo fino al 31 dicembre 2023.
In merito a ciò, per gli interventi PNRR e assimilati, fino al 31 dicembre 2023, non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti (art. 62 e 63), pertanto i comuni non capoluogo, ricorrendo alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle succitate norme derogatorie, di cui alla precedente normativa sulla semplificazione (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.), fino alla fine dell’anno, solo per tali specifici interventi, non devono qualificarsi.
Lo stesso regime di qualificazione “con riserva” relativo agli affidamenti “ordinari” di cui all’articolo 2, comma 3 dell’Allegato II.4 del nuovo Codice, (quindi non PNRR e assimilati) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, introduce un termine di efficacia finale, conferendo in tal modo anche a tale disciplina una natura “ontologicamente” temporanea e transitoria.
L’articolo 9 dell’allegato II.4, infatti, stabilisce che la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente “l’esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti“, abbia una durata non superiore al 30 giugno 2024, e che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti interessate debbano presentare domanda per l’iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.
Da qui l’invito alle SA a non considerare l’iscrizione con riserva una sorta di “autorizzazione” sine die ad operare, ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio, la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege; dall’altro, a non essere inerti, attivandosi, fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato II.4 del d.lgs. n. 36 del 2023.