La White list come indefettibile requisito di partecipazione
Il Tar Veneto, Sez. I, con sentenza n. 1127 del 27/07/2023, si è pronunciato sulla iscrizione alla c.d. White List stabilendo che la stessa rappresenta un indefettibile requisito di partecipazione per l’operatore economico che, nell’ambito di un contratto pubblico, sia tenuto a svolgere un’attività a rischio di infiltrazione mafiosa (tanto nella veste di appaltatore, quanto in quella di subappaltatore).
I giudici amministrativi, nell’accogliere un ricorso, hanno chiarito che le considerazioni sopra esposte trovano conferma nei precedenti giurisprudenziali resi in materia, i quali qualificano l’iscrizione nell’elenco prefettizio (o comunque l’istanza di iscrizione nello stesso, presentata entro la scadenza imposta dalla procedura ad evidenza pubblica) come requisito soggettivo di partecipazione a quest’ultima.
A tal riguardo, costituisce “ius receptum” nella giurisprudenza del Consiglio di Stato “la pacifica vigenza del principio per il quale la disciplina delle white list introdotta dall’articolo 1, commi 52 e segg., della legge 6 novembre 2011, n. 190, fa tutt’uno con quella delle informative interdittive antimafia e la integra” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2019, n. 2211; id., 20 febbraio 2019, n. 1182). Con l’ulteriore precisazione che “tale conclusione riguardante l’assimilazione dei due documenti antimafia (la comunicazione antimafia e l’informazione antimafia) non si limita, invero, ai soli effetti interdittivi, ma si estende anche alla sua natura di requisito soggettivo di partecipazione alle gare” (Cons. Stato, Sez. III, 14 dicembre 2022, n. 10935).
L’affermazione di tale principio, peraltro, è stata resa in una fattispecie (oggetto dell’ultima decisione citata) in cui la lex specialis neppure prevedeva il possesso dell’iscrizione nell’elenco prefettizio come requisito di partecipazione alla procedura: ciò nonostante, detta qualità è stata ritenuta inderogabile in virtù del principio di eterointegrazione della legge di gara, con conseguente statuizione di legittimità dell’esclusione dell’impresa che ne era sprovvista. Sicché non è superfluo precisare, stante la deduzione della ricorrente riguardante la presenza di attività riconducibili ai settori sensibili anche nella categoria scorporabile OS22, che la mancata indicazione, nell’avviso di prequalifica, della necessità dell’iscrizione alla c.d. White List per l’esecuzione di quest’ultime non è in grado di privare di forza cogente la disposizione di cui all’art. 1, comma 52, della L. n. 190 del 2012.
Pertanto, a prescindere dall’espressa menzione nel bando di gara, il possesso di detto requisito di moralità risulta una condizione necessaria di partecipazione allorquando l’impresa si impegni, attraverso la propria offerta, a compiere qualsiasi attività a rischio di infiltrazione mafiosa.