Agenzia delle Entrate: indicazioni sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo negli appalti pubblici
L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, ha fornito le indicazioni sulle nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo negli appalti pubblici.
Nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, il soggetto aggiudicatario al momento della stipula del contratto assolve l’imposta di bollo da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla Tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo da parte dell’aggiudicatario.
Nello specifico, il corrispettivo indicato nella tabella summenzionata, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, va considerato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). AdE ricorda pure che alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 6428, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo. Si deve giungere ad analoga conclusione anche in relazione agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario.
Per effetto delle novità introdotte con il nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del DPR n. 642 del 1972.
Per quanto concerne i soggetti tenuti al versamento dell’imposta, il Fisco ricorda che, come prevede l’art. 18, comma 10 del Codice Appalti 2023, i soggetti tenuti al versamento dell’imposta di bollo sono gli aggiudicatari dell’appalto.
Nonostante ciò, secondo l’Agenzia delle Entrate, considerato che la Tabella A sostituisce le sole “modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo” di cui al d.P.R. n. 642/1972, resterebbe ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni, disciplinato dall’articolo 22 dello stesso DPR9.
Secondo la circolare del Fisco inoltre, ai sensi dell’articolo 8 del d.P.R. n. 642/1972, laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori.
Circa le modalità di versamento, la nuova circolare ha ricordato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013 mediante il quale è stato stabilito che, in linea con gli obiettivi di digitalizzazione previsti dal nuovo Codice, il modello F24 ELIDE è il miglior mezzo per il versamento del bollo telematico dovuto dagli appaltatori al momento della stipula dei contratti. Il provvedimento richiamato ha specificato che per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, l’imposta di bollo è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 ELIDE; il modello di versamento deve contenere l’indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto.
Infine, relativamente alla decorrenza temporale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo sono operative a partire dal 1° luglio 2023. Le “vecchie” disposizioni di cui al D.lgs. n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, prevedendo che devono intendersi tali, tra gli altri:
- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.