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Le fasi e i termini delle procedure nel nuovo codice dei contratti

By consulteam inAppalti pubblici

Nel nuovo D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti 2023) sono in vigore le disposizioni che riguardano le fasi e i termini delle procedure di appalto e di concessione.

Nell’art. 17 sono inserite le fasi delle procedure di affidamento mentre nell’Allegato I.3, i termini delle procedure di appalto e di concessione.

Nello specifico, a monte di qualsiasi procedura di affidamento, è previsto che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nel solo caso di affidamento diretto non sarà necessario inserire i criteri di selezione e l’atto dovrà individuare:

  • l’oggetto;
  • l’importo;
  • il contraente;
  • le ragioni della sua scelta;
  • i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Nell’Allegato I.3 sono indicati i termini delle procedure e  il loro superamento costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. Si ricorda però che come molti degli allegati al D.lgs. n. 36/2023, anche l’I.3 potrà essere abrogato e sostituito da un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione. Il nuovo Regolamento, identico in prima pubblicazione, potrà poi essere più agevolmente modificato dal Ministero competente.

Nel caso di procedure aperte o negoziate ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante e l’ente concedente, con atto motivato, possono chiedere agli offerenti il differimento del termine.

Si procede in questo ordine: prima l’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala; poi l’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta migliore e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, verifica il possesso dei requisiti in capo all’offerente; infine si procede con l’aggiudicazione che è immediatamente efficace.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Una volta disposta l’aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 18 del D.lgs. n. 36/2023. L’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. Come previsto all’art. 50, comma 6 del nuovo Codice, dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni d’urgenza.

Per quanto concerne i termini delle procedure di appalto e di concessione le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, diversi in funzione del criterio di scelta:

  • offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita;
  • minor prezzo.

I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire, fino all’aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Qualora la stazione appaltante o l’ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell’anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

Infine in presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi.

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