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La Stazione Appaltante Non Sempre Può Richiedere I Requisiti Economici Dell’operatore

By consulteam inAppalti pubblici

La richiesta del requisito di un fatturato minimo annuo da parte di una stazione appaltante per la partecipazione a una gara va motivata in maniera adeguata. Lo ricorda ANAC con i presupposti dell’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici.

Da questo punto di vista, è necessario spiegare la scelta della soglia minima, alla luce delle esigenze del settore interessato e del contesto di mercato in cui si colloca la gara.

La conferma arriva da ANAC con il parere di precontenzioso n. 560 del 30 novembre 2022, relativo alla procedura aperta da una Stazione Appaltante per la stipula di accordi quadro da definire con diversi operatori economici, per l’affidamento della fornitura di prodotti.

Agli operatori veniva richiesto il possesso di un fatturato specifico complessivo nel settore di attività oggetto dell’appalto, pari al 25% del valore stimato dell’appalto relativo al lotto, o alla somma dei valori dei lotti per cui si concorreva.

La Stazione Appaltante, secondo le imprese che hanno richiesto il parere all’Autorità, avrebbe erroneamente sovrastimato i fabbisogni, con un importo posto a base di gara dieci volte superiore il valore della precedente edizione della stessa. In più, con questi requisiti, la Stazione Appaltante non avrebbe assolto l’obbligo di non discriminazione delle PMI stabilito dalla legge, strutturando una gara che risulta di fatto riservata a poche multinazionali e riservando solo meno del 10% dei lotti alle piccole e medie imprese.

Intervenendo sulla questione, ANAC ha dato ragione agli operatori, in quanto la stazione appaltante deve motivare in modo adeguato la scelta di prevedere criteri di selezione connessi al fatturato aziendale. In questo caso, le motivazioni fornite non sono state sufficienti.

Pertanto l’Autorità ha dichiarato la clausola del disciplinare recante la richiesta del possesso del requisito di partecipazione del fatturato specifico minimo non conforme all’art. 83, comma 5, d.lgs. n. 50/0216, per difetto di motivazione.

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