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La qualificazione delle stazioni appaltanti nel nuovo codice degli appalti 2023

By consulteam inAppalti pubblici

Le Stazioni Appaltanti, dal 1° Giugno, stanno adottando il nuovo applicativo web dell’ANAC per consentire il rilascio della “Patente di Stazione Appaltante Qualificata”.

Di conseguenza, se per gli Operatori Economici la qualificazione è demandata ad Organismi di Attestazione (SOA) così come individuati dalla Legge n. 109 del 1994, recepita poi dal DPR n. 207/2006, le Stazioni Appaltanti, invece, riceveranno la patente dall’ANAC.

In merito, il nuovo sistema di qualificazione, non è volto alla riduzione delle stazioni appaltanti ma è finalizzato a razionalizzarne risorse umane ed economiche valorizzando l’esperienza, le professionalità interne per creare un ecosistema degli appalti nel quale essi possano essere gestiti in base a capacità amministrative riconosciute in base a criteri oggettivi:

  • Programmazione;
  • Progettazione;
  • Esperienza;
  • Importo;
  • Gestione efficiente del procedimento di gara;
  • Efficacia dell’esecuzione del contratto.

A tal fine il legislatore, rispolverando il principio di sussidiarietà verticale che permea la legislazione costituzionale di cui all’art. 118 e quella comunitaria, suddivide le Stazioni Appaltanti in Qualificate e non e secondo un criterio di individuazione delle competenze alquanto rigido e rigoroso fondato su criteri molto oggettivi, riconosce autonomia di spesa.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 62, ribadisce il divieto di rilascio del CIG da parte dell’ANAC alle stazioni appaltanti non qualificate, non tanto per bloccarne l’autonomia e indurle ad attenersi agli obblighi di legge per gli approvvigionamenti sopra le soglie anzidette, che potranno effettuare in sette diversi modi, ma per valorizzare le capacità in base alle effettive competenze legate a dimensionamento sia dell’opera da realizzarsi sia del personale da dedicare alla gestione di progetti di grandi dimensioni e anche per conseguire la riduzione dei prezzi su scala efficientando la Spesa pubblica attuando anche il principio di sussidiarietà verticale come anche la Costituzione stessa enuncia nell’art. 118.

Per quanto concerne i criteri di qualificazione per attribuire il punteggio, se andiamo ad analizzare, i criteri di attribuzione e di individuazione con i quali le S.A. verranno qualificate ovvero dovranno fare ricorso a quelle Stazioni Appaltanti più strutturate vedremo, allora, concretizzarsi quell’ecosistema degli appalti che non è più costruito solo creare limiti all’agire amministrativo che si presumeva sempre motivo di corruttela ma per dare effettività al principio di sussidiarietà verticale e valorizzare le professionalità sinora maturate in quelle Stazioni Appaltanti nelle quali la formazione costante del personale, la programmazione della spesa, la progettazione e la fase esecutiva sono state sempre valorizzate contraddistinguendole per capacità amministrativa e di realizzazione delle opere e degli appalti banditi.

Pertanto, la Stazione Appaltante che intenda qualificarsi e voglia essere “patentata” dovrà dimostrare di avere nel proprio organico o presso la Struttura Organizzativa Stabile personale e Responsabili Unici del Progetto che dovranno essere costantemente aggiornati, formati e incentivati e, soprattutto, capaci di interpretare che le sfide della digitalizzazione degli appalti dal 01 Gennaio 2014 diventeranno pane quotidiano delle Stazioni Appaltanti di domani.

Per qualificare le Stazioni Appaltanti, sarà possibile considerare tutti i corsi (di formazione, perfezionamento, specializzazione, diplomi, master, ecc.) conseguiti dal personale della struttura organizzativa stabile (SOS) nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda, nell’ambito dei programmi formativi dell’Ente di appartenenza, anche se effettuati da remoto, indipendentemente dal soggetto erogatore della formazione, aventi ad oggetto materie pertinenti alle funzioni della SOS.

Inoltre, nel computo della soglia delle 20 ore riferite a ciascuna unità di personale per “la formazione base”, sono valutabili anche attività formative di durata inferiore, purché di almeno 4 ore e che prevedano il rilascio dell’attestato di partecipazione.

Si deve valutare favorevolmente la valorizzazione, da parte di ANAC, di tutta la formazione svolta dal personale nelle materie pertinenti alle funzioni della SOS, come, ad esempio:

  • il codice dei contratti pubblici;
  • l’analisi economica dei contratti pubblici;
  • l’e-procurement pubblico;
  • il project management.

Non aver posto limiti con rifermento al soggetto erogatore della formazione, sembra essere la scelta migliore dato che ad oggi non è stato istituito un sistema di accreditamento degli enti formativi.

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