Riduzione Termini Ricezione Offerte: Il Parere Del MIT
Una stazione appaltante pone al supporto giuridico del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il seguente quesito: “L’eventuale riduzione dei termini per la ricezione delle offerte va motivata?”.
Il MIT ha risposto con il parere del 25 gennaio 2023, n. 1745.
Nello specifico, è stato richiesto se, in riferimento ai termini da osservare per il ricevimento delle offerte nei casi di procedure aperte, fissati dall’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), un’eventuale riduzione, rispetto al quanto indicato nel comma 1, vada motivata.
Pone inoltre i seguenti quesiti:
- Qualora sussista necessità di motivazione, il ritardo nel calcolo di elementi economici nella documentazione di gara dovuto alla fluttuazione dell’andamento dei prezzi e delle retribuzioni dei dipendenti, è una valida giustificazione per tale riduzione dei termini?
- Quali possono essere, a titolo esemplificativo, le possibili esimenti per tali diminuzioni temporali?
L’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che:
- nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa;
- nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
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- l’avviso di pre-informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di pre-informazione;
- l’avviso di pre-informazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara;
- le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica;
- le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.
Il MIT interviene spiegando che la motivazione è onere generale e che l’art. 60 del Codice dei Contratti non richiede una specifica motivazione, che rimane raccomandata per finalità generali.
Il Supporto Giuridico, spiega inoltre che è la motivazione in sé che crea l’esigenza di accorciare i tempi di gara; non è quindi possibile creare motivazioni generali o astratte, poiché la motivazione è sempre riferita al caso concreto.
Il MIT conclude specificando che la motivazione è da includere nella determina a contrarre.