La digitalizzazione e la qualificazione delle stazioni appaltanti nel nuovo Codice dei Contratti
Molti i principi contenuti nel Codice dei Contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023, tra i quali il primo articolo che fissa come principio quello secondo cui: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”. Nella legge delega però ci sono molti altri principi tra i quali occorre evidenziare quelli che portano alla “Digitalizzazione dei contratti pubblici” e quelli che devono obbligatoriamente condurre alla “Qualificazione delle stazioni appaltanti”.
Su entrambi gli aspetti l’ANAC avrà un ruolo decisivo. Difatti alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della legge delega, si legge: “revisione delle competenze dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti”; anche da una lettura veloce dell’articolo 222, rubricato “Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)” del nuovo Codice dei contratti, sembra che il ruolo principale dell’ANAC sia quello di vigilanza, ma non sarà così.
Per quanto concerne le norme sulla Digitalizzazione e della Qualificazione, le stesse entreranno in vigore l’1/1/2024 e in quest’ultime la parola ANAC ricorre ben 19 volte, con parecchi adempimenti a carico dell’Autorità che, dalla data di entrata in vigore del Codice fino al 31 dicembre 2023, si troverà a ricoprire un ruolo di primaria importanza per la vera operatività del Codice stesso, legata alla piena attuazione della digitalizzazione e della qualificazione delle stazioni appaltanti.
La digitalizzazione dei contratti pubblici individuata dal PNRR, potrebbe costituire anche una efficace misura di prevenzione della corruzione in quanto consente trasparenza, tracciabilità, partecipazione, controllo di tutte le attività, assicurando il rispetto della legalità.
La stessa inoltre conduce:
- alla disponibilità, da parte di ogni stazione appaltante, di una e-platform quale requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity;
- alla semplificazione e alla digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza;
- alla definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e dei requisiti di interoperabilità e interconnettività (M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA).
Il settore delle commesse pubbliche, e in special modo adesso quelle con importi sotto la soglia comunitaria, rappresenta infatti un’attività fortemente esposta a condotte corruttive, in ragione del potenziale economico che esprime e, quindi, occorrono presidi efficaci e qualificati per fare in modo che le risorse stanziate non vengano distolte dal perseguimento degli interessi pubblici.
Nel rispetto poi degli obiettivi del PNRR. la legge delega 21 giugno 2022, n. 78 ha delineato i principi che regolano le disposizioni in tema di digitalizzazione:
- gli obiettivi di riduzione e di certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti, dovranno essere raggiunti anche utilizzando la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico (art. 1, comma 1, lett. m);
- le stazioni appaltanti potranno ricorrere anche ad automatismi nella valutazione delle offerte» (art. 1, comma 1, lett. t).
Di conseguenza l’ANAC dovrà mettere a regime il sistema della digitalizzazione, predisponendo un imprecisato numero di provvedimenti da definire entro la fine del mese di maggio 2023.
Rispetto al d.lgs. 50/2016, c’è una differenza in quanto quest’ultimo aveva previsto agli articoli 44 e 58 rispettivamente la “Digitalizzazione delle procedure” e le “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione”, e il cui relativo decreto attuativo (d.P.C.M. n. 148/2021) è arrivato con un ritardo tale da non consentire l’attuazione delle norme nei tempi assegnati dal Codice. Adesso, con il Nuovo Codice dei contratti è imposta l’estensione della digitalizzazione a tutto il ciclo vita dei contratti pubblici, che inizia con la programmazione (CUP) e l’assegnazione del CIG, fino a ricomprendere le attività riferite alla conclusione e poi all’esecuzione contratto. Inoltre, si prevede che l’attività venga svolta senza l’inserimento di documenti in formato pdf, ma con l’acquisizione diretta dei dati dalle banche dati esistenti.
La rivoluzione risiederebbe nel fatto di mettere a disposizione tutte le attività su piattaforme telematiche “certificate” che assicurino l’interoperabilità dei servizi svolti e la confluenza delle informazioni in un’unica banca dati, quella nazionale dei contratti pubblici di ANAC. In tal modo quest’ultima diventerebbe il collettore nazionale per gli appalti, anche ai fini dello svolgimento di una serie di adempimenti e servizi nevralgici per la legittimità delle procedure di gara.