La Circolare Del MIT Sulle Problematiche Relative Agli Appalti Pubblici, All’edilizia E All’ambiente.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha adottato la Circolare 18 novembre 2020, n. 45113 che contiene alcune indicazioni per l’applicazione delle misure contenute nel Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.
la Circolare interviene su vari aspetti legati agli appalti pubblici, all’edilizia e all’ambiente, certificando di fatto che le deroghe invocate dalle stazioni appaltanti non possono essere adottate senza una forte copertura politica.
APPALTI SOTTO SOGLIA: fino al 31 dicembre 2021 sarà possibile procedere agli affidamenti diretti sino ad euro 150 mila per i lavori, ed utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’artico lo 36 del Codice dei contratti.
APPALTI SOPRA SOGLIA: “per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali, si prevede il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggia re la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati”
Inoltre, la circolare ha precisato che, al fine di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica e di consentire agli aggiudicatari di proseguire nell’attività in corso si è provveduto a:
- PER GLI AFFIDAMENTI FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA: escludere l’obbligo di presentazione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice;
- PER LA CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA DI URGENZA: autorizzare gli stessi in ogni caso, senza uno specifico obbligo di motivazione;
- PER SERVIZI E FORNITURE: autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo Codice e dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- PER LA VISITA DEI LUOGHI E LA CONSULTAZIONE SUL POSTO DEI DOCUMENTI DI GARA E RELATIVI ALLEGATI: autorizzare solo se strettamente necessario per la partecipazione alle procedure di gara;
- AVVIARE LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, ANCHE IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA PREVISIONE NEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE: se già adottati, quest’ultimi dovranno essere aggiornati entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2020;
- PER I LAVORI IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE N. 76 DEL 2020 E RELATIVAMENTE ALLE LAVORAZIONI EFFETTUATE ALLA MEDESIMA DATA: autorizzare il direttore dei lavori ad adottare lo stato di avanzamento dei lavori, con conseguente pagamento dell’importo dovuto entro 15 giorni dall’emissione del certificato di pagamento che deve essere emesso contestualmente al SAL ovvero entro e non oltre 5 giorni dall’adozione del SAL.
Inoltre la circolare sollecita a riconoscere in favore degli operatori economici, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione delle misure di contenimento della diffusione del virus COV ID-19. Il rimborso di detti oneri avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi.
Infine si sottolinea che qualora i il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, questo rappresenta una circostanza non imputabile all’esecutore.