La Cauzione Provvisoria Sotto Forma Di Fideiussione: Il Codice Dei Contratti Non Richiede L’autentica Della Sottoscrizione
La ricorrente Sterimed S.p.A. con il ricorso principale e tre atti di motivi aggiunti, proposti in successione e all’esito di accesso documentale, contesta gli esiti di una procedura di affidamento del servizio, che hanno favorito il RTI controinteressato, con mandataria la costituita Adapta S.p.A.
La ricorrente sostiene che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver offerto una garanzia valida a termini del bando di gara e, sotto vari profili, per aver presentato un’offerta complessivamente inattendibile e insufficiente a fornire il servizio nei termini richiesti e comunque anomala. Ancora la Sterimed contesta, sotto vari profili, i punteggi assegnati ad Adapta, la cui offerta sarebbe stata sopravvalutata e con un terzo ordine di censure, deduce l’illegittimità del giudizio di non anomalia dell’offerta Adapta, che, al contrario di quanto opinato dalla Commissione, non sarebbe stata giustificata sotto il profilo economico.
La controinteressata Adapta ha chiesto il rigetto del ricorso e ha proposto ricorso incidentale, deducendo, a sua volta, la insufficiente determinazione dell’offerta Sterimed che avrebbe dovuto, essere esclusa, con conseguente improcedibilità del ricorso principale.
L’Amministrazione resistente, costituita, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
All’esito di plurimi rinvii delle udienze in camera di consiglio, all’esito della discussione da remoto, il collegio riservava la decisione in camera di consiglio.
Nello specifico il bando prevedeva che, in caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa “dovrà riportare l’autentica della sottoscrizione”.
La controinteressata avrebbe invece presentato, a corredo della propria offerta, una fideiussione priva dell’autenticazione della sottoscrizione del garante.
Il Tar Campania, Napoli, Sez. V, 17/ 03/ 2021, n. 1795 respinge il ricorso.
Per quanto concerne il vizio procedimentale imputato alla stazione appaltante che non avrebbe chiuso il procedimento aperto per effetto del soccorso istruttorio relativo alla richiesta di giustificare la rituale autentica della sottoscrizione della garanzia provvisoria offerta il Tar chiarisce che: “il soccorso, riferito alla sussistenza o meno di taluni incombenti documentali, non richiede, in caso di esito favorevole al concorrente, alcuna specifica motivazione, che di fatto resta assorbita nello stesso consentito prosieguo della procedura, a positivo riscontro della fornita integrazione documentale implicitamente ritenuta esaustiva; né si verte, nel caso in esame, di valutazioni discrezionali che impongano una motivazione sul punto, trattandosi invece, come detto, dell’acquisizione (o meno) di mere integrazioni documentali”.
Nel caso di specie, come detto, la concorrente ha prodotto le integrazioni richieste nel termine indicato, il che ha giustificato il prosieguo della procedura.
Nonostante ciò, la ricorrente principale, oppone che tali integrazioni sarebbero insufficienti, giacché comunque non darebbero conto dell’autenticazione della garanzia provvisoria, che non sarebbe riconducibile a quella originaria, e comunque sarebbe stata rilasciata da soggetto diverso (………) da quello che aveva originariamente rilasciato la garanzia e la cui sottoscrizione non sarebbe legalizzata a termini della pertinente Convenzione dell’Aia, giacché formata a Malta e non munita della necessaria “apostille”. Si tratta, come si vede, di contestazione riferita alla stessa validità della garanzia offerta (e non già alla mancata “documentazione” della stessa).
Il collegio a riguardo sostiene che il codice dei contratti pubblici non richiede affatto l’autentica della sottoscrizione, con la conseguenza che la presentazione di una cauzione non corredata da tale autentica non avrebbe potuto in ogni caso comportare l’esclusione dalla procedura (cfr. Cons. di Stato, sez.V, n. 4976/2017 e n. 3121/2018).
Questo discorso è ancora più convincente per l’“apostille” della autenticazione, che, per ragioni del tutto analoghe, non può richiedersi (e comunque non è stata richiesta) a pena di esclusione.
Inoltre, l’eventuale mancata osservanza dell’onere documentale richiesto non prevedeva, come sopra detto, l’esclusione del concorrente, il che è sufficiente a respingere il motivo giacché totalmente infondato.