Istruzioni operative alle imprese sulla compensazione per i maggiori costi sostenuti
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.279 del 23 novembre, il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) dell’11 novembre 2021 che rileva l’aumento dei prezzi dei principali materiali da costruzione registrato nel primo semestre del 2021 rispetto alla media dei prezzi del 2020.
Gli operatori economici titolari di contratti pubblici, sulla base del decreto summenzionato, entro il 9 dicembre 2021, possono chiedere alle stazioni appaltanti la compensazione per i maggiori costi sostenuti in seguito agli aumenti dei prezzi, indicando la quantità dei materiali impiegati.
Le compensazioni, secondo la procedura scandita dal DL Sostegni-bis, riguarderanno le “lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del 2021“, con riferimento “alle singole quantità dei materiali impiegati eccedenti l’otto se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni“.
La maggiore variazione di prezzo, evidenzia il MIMS, riguarda:
- l’acciaio, con un aumento che supera il 40%;
- lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate con aumento al 59,37%
- nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali, con aumento al 76,43%;
- in aumento anche il costo del legno e del rame.
Il direttore dei lavori dovrà accertare le quantità dei singoli materiali usate nell’appalto determinando l’ammontare della compensazione “sia per le opere contabilizzate a misura sia per quelle contabilizzate a corpo», presentandole poi alla stazione appaltante”. Ancora, dovrà calcolare la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettuare i conteggi relativi alle compensazioni e presentarli alla stazione appaltante.
Il responsabile del procedimento (RUP) o il dirigente all’uopo preposto, invece, provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.
Le istruzioni operative, circa le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, sono state fornite da apposita circolare operativa pubblicata il 25 novembre sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. La circolare chiarisce, quindi, le procedure da seguire per riconoscere le compensazioni alle imprese di costruzioni degli extra-costi dovuti al caro materiali.