Consiglio di Stato: Esclusione dalla gara per illeggibilità della c.d. “offerta muta”
Il Consiglio di Stato, Sez. III, con sentenza n. 7507 dell’11 novembre 2021, si pronuncia sull’ipotesi di esclusione da una gara del concorrente in una procedura telematica per illeggibilità del file.
Difatti, la controversia riguarda l’impugnazione del provvedimento di esclusione della società appellante dalla gara a causa dell’illeggibilità della c.d. “offerta muta”, e cioè dell’elencazione dei prodotti offerti senza l’indicazione dei correlativi valori economici.
Nello specifico, il documento, inserito dal concorrente all’interno della busta relativa all’offerta tecnica, non è risultato leggibile per la Commissione di gara che non è riuscita ad “aprire” (e quindi visionare) il documento informatico.
A riguardo la sentenza summenzionata ha affermato che in primo luogo è necessario adempiere, con scrupolo e diligenza, alle previsioni di bando e alle norme tecniche, nell’utilizzazione delle forme digitali, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura, la cui disciplina di gara è posta a garanzia di tutti i partecipanti (par condicio).
Di conseguenza, l’inesatto o erroneo utilizzo rimane quindi a rischio del concorrente nell’ambito della propria auto responsabilità.
Inoltre si precisa che un procedimento siffatto, che è stato ideato per semplificare, non può essere aggravato da adempimenti e da oneri ulteriori volti a decodificare un documento che venga prodotto da un concorrente, per propria responsabilità, in modo non conforme alla proficua fruizione da parte del sistema; ciò, infatti, recherebbe pregiudizio alla stessa ratio di funzionamento del sistema informatico-telematico, che è proprio quella di consentire la celere e semplificata individuazione del migliore offerente.
Trattandosi di un documento relativo all’offerta tecnica, non era possibile, secondi i giudici di Palazzo Spada, neppure ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio, stante l’espressa esclusione prevista dall’art. 83, co. 9, del codice degli appalti pubblici: in ogni caso, la pretesa della società di ricorrere ad attività aggiuntive da parte della Commissione di gara, quale procurarsi appositi software necessari per ovviare alla irregolarità del file contenente l’offerta muta, non solo esula dagli obblighi della Commissione di gara, ma impatta anche contro il principio della par condicio.