Ispettorato Nazionale Del Lavoro: Applicazione Del CCNL Ai Dipendenti Dalle Imprese Subappaltatrici
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 1507 del 5 ottobre 2021, chiarisce che negli appalti pubblici, ai dipendenti delle imprese subappaltatrici, devono essere riconosciuti trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli che avrebbe riconosciuto l’appaltatore/subappaltante al proprio personale dipendente, in ragione del CCNL dal medesimo applicato.
La nota riguarda le modifiche al comma 14 dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016 (Codice Appalti), apportate dal dl 77/202 e l’inosservanza di tale norma potrà essere oggetto di “disposizione” da parte degli ispettori del lavoro.
La norma nello specifico prevede che il subappaltatore debba garantire “gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale”.
Il Consiglio di Stato con sentenza 5574/2019, si era già pronunciata chiarendo che “la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il limite però che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto”. Di conseguenza il contratto di lavoro deve essere quello applicato dal contraente principale per le stesse attività lavorative.
Pertanto, qualora vengano riscontrate, in relazione ai singoli istituti retributivi o normativi, quali ferie, permessi, orario di lavoro, tipologie contrattuali, condizioni inferiori a quelle previste dal CCNL applicato dall’impresa appaltatrice, poiché questa irregolarità non ha sanzione specifica, l’ispettore ha la possibilità di adottare, a carico del subappaltatore, il provvedimento di disposizione (articolo 14 del Digs 124/2004), inteso a far applicare il trattamento normativo ed economico per tutto il periodo di svolgimento del subappalto e alla conseguente rideterminazione dell’imponibile contributivo ai fini assicurativi e previdenziali, coinvolgendo, lo stesso appaltatore, quale responsabile in solido, secondo l’articolo 29 del Digs 276/2003.