Irregolarità contributiva dell’impresa appaltatrice: Committente legittimato a sospendere i pagamenti
Con ordinanza n. 4079 del 9 febbraio 2022, la Corte di Cassazione II sezione civile, si è pronunciata in materia di contratto di appalto e in particolare sulla nullità dello stesso per irregolarità contributiva dell’impresa priva del DURC.
La suprema corte, ha rigettato il ricorso presentato da una cooperativa di pulizie contro la sentenza delle Corte d’Appello di Roma, che confermando quanto disposta dal tribunale di Velletri aveva annullato il decreto ingiuntivo contro un condominio, che aveva sospeso i pagamenti delle fatture dalla stessa cooperativa emesse per le prestazioni eseguite in quanto la cooperativa, seppure sollecitata, aveva omesso di presentare il DURC, relativo ai propri dipendenti.
L’articolo 90 del D.lgs. 81/2008 prevede una particolare diligenza da parte del committente del contratto di appalto che, prima dell’esecuzione dei lavori, deve verificare l’idoneità tecnica e professionale dell’impresa appaltatrice, acquisendo il documento di regolarità contributiva (Durc).
Il documento unico di regolarità contributiva costituisce, infatti, la certificazione che devono avere le aziende o i professionisti per comprovare l’effettività dell’avvenuto pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, ragion per cui è solo dal suo regolare possesso che può desumersi la certezza che sia stato corrisposto tutto quanto dovuto, a tal titolo, all’INPS e all’INAIL.
In mancanza di tale attestazione, perciò, la Cassazione nell’ordinanza n. 4079/2022 ha escluso che il condominio committente di un contratto di appalto di pulizie fosse obbligato a corrispondere il compenso richiesto all’impresa appaltatrice. Di conseguenza il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso dell’impresa appaltatrice, condannandola al pagamento delle spese processuali e di un ulteriore importo di contributo unificato.
Infine è stato altresì evidenziato come il condominio, datore di lavoro, rispondendo in solido con la ditta appaltatrice, sia stato multato per irregolarità contributive a seguito del verbale di accertamento elevato dall’Inps.
Per le suddette ragioni, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte di Appello che, avendo accertato l’inidoneità e, comunque, l’insufficienza della documentazione prodotta rispetto al completo l’assolvimento dell’obbligo della presentazione del DURC, ha ritenuto legittimamente operante e, quindi, applicabile l’art. 1460 del Codice Civile, perché (a fronte della mancata o, comunque, inesatta esecuzione del predetto obbligo da parte dell’impresa e, quindi, dell’esposizione a rischio del Condominio di provvedere, quale responsabile in solido, al versamento degli oneri previdenziali e contributivi ai sensi del citato art. 29 del D. Igs. n. 276/2003, rischio poi concretizzatosi attraverso l’elevazione del verbale di accertamento Inps notificatogli per la violazione di detta norma) il Condominio stesso era legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni della ditta di pulizia, non avendo efficacia le fatture dalla stessa emesse.