Impugnazione Atti Di Gara: Termine Di Presentazione Del Ricorso
I termini per l’impugnazione degli atti di gara e per la presentazione di un ricorso sono spesso controversi.
Per questo motivo l’Adunanza Plenaria, con i principi enunciati con la decisione n. 12/2020, ha cercato di fare chiarezza.
Ed è proprio ai suddetti principi che il Consiglio di Stato si è rifatto, per risolvere una questione riguardante l’irricevibilità di un ricorso.
Il giudizio in appello, con la sentenza n. 2736/2023, ha confermato quanto già stabilito dal TAR, ovvero che il ricorso fosse irricevibile per tardività.
Palazzo Spada, nel valutare la questione, ha richiamato la decisione dell’Adunanza plenaria evidenziando come si tratti di una problematica che origina da un quadro regolatorio non del tutto omogeneo.
L’Adunanza Plenaria ha esaminato in particolare due aspetti:
- se la “pubblicazione generalizzata” degli atti di gara sul sito della stazione appaltante sia idonea a far decorrere il termine di impugnazione, in relazione a quei vizi percepibili direttamente e immediatamente dai provvedimenti oggetto di pubblicazione;
- quale sia la corretta individuazione del termine per proporre il ricorso introduttivo nelle ipotesi di vizi conoscibili solo a seguito dell’accesso agli atti di gara.
Il Consiglio di Stato, nell’esaminare il caso, afferma che bisogna tener conto della “dilazione temporale”, trattandosi di vizi correlati alla regolarità della documentazione amministrativa e alla valutazione di anomalia dell’offerta, in ordine alla quale occorre allora dare rilievo:
- alla diligenza dell’operatore economico nella tempestiva formalizzazione della istanza ostensiva;
- alla correttezza della stazione appaltante nell’altrettanto tempestiva evasione della stessa.
Ne segue, perciò che, se l’istanza di accesso è tempestiva , in quanto proposta entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione e ugualmente tempestivo è il riscontro ostensivo da parte della stazione appaltante, il termine per impugnare (di trenta giorni) subisce una “corrispondente dilazione temporale” (di quindici giorni): in definitiva, il ricorso deve essere proposto entro il termine massimo di 45 giorni dalla comunicazione o pubblicazione;
Nel caso specifico, il concorrente ha presentato istanza di accesso agli atti tempestivamente entro il termine di quindici giorni, vedendosela evadere in termini tempestivi, con la conseguenza che, applicando il principio della “dilazione temporale”, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 45° giorno, maggiorato in questo caso dalla sospensione feriale dei termini, mentre risulta notificato al 57° giorno.
L’appello è stato quindi respinto, confermando l’irricevibilità del ricorso per l’ormai avvenuto decorso dei termini.