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Il Principio Di Rotazione Nel Nuovo Codice Dei Contratti

By consulteam inAppalti pubblici

Il principio di rotazione nel “vecchio” D.Lgs. n. 50/2016 ha sempre creato molte problematiche a causa della sua inconsistenza e difficoltà applicativa facilmente dimostrata dai numerosi interventi della giurisprudenza.

Problematiche che evidentemente devono aver guidato il Consiglio di Stato nella definizione dello schema di decreto legislativo di Codice dei contratti poi modificato dal Consiglio dei Ministri e trasfuso all’interno del nuovo Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Nel nuovo Decreto, il principio di rotazione trova spazio nel Libro II, Parte I, e più nello specifico nell’articolo 49 (Principio di rotazione degli affidamenti) che si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all’art. 14 del Codice stesso.

Il nuovo Codice dei contratti, in applicazione del principio di rotazione, vieta l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Considerato che la stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Per i contratti affidati con le seguenti procedure:

  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro del D.Lgs. n. 36/2023;
  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici del D.Lgs. n. 36/2023;
  • procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie europee del D.Lgs. n. 36/2023;

le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

 

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