I Criteri Di Aggiudicazione Degli Appalti Nel Nuovo Codice Dei Contratti
Per il settore dei lavori pubblici, con la pubblicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti), è iniziata una nuova era.
Il Decreto sarà operativo a partire dal 1° luglio 2023 con nuove regole che dovranno esser apprese dalle pubbliche amministrazioni e dagli uffici gare e appalti degli operatori economici.
Il Libro V, Parte III del D.Lgs. n. 36/2023 definisce le disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni che condurranno a partire dal 1° gennaio 2024 verso l’integrale applicazione delle nuove regole.
Nello specifico, si applicano già a partire dal 1° aprile 2023 gli articoli da 215 a 219 del nuovo Codice, che riguardano il collegio consuntivo tecnico.
Fino al 31 dicembre 2023 si continueranno ad applicare molte delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e a partire dal 1° gennaio 2024 acquisiranno efficacia molti degli articoli del nuovo D.Lgs. n. 36/2023.
Tra le disposizioni del nuovo Codice che saranno operative dal 1° luglio 2023 vi sono gli articoli 54, 108 e l’Allegato II.2, che definiscono:
- Articolo 54 – Esclusione automatica delle offerte anomale;
- Articolo 108 – Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- Articolo 110 – Offerte anormalmente basse;
- Allegato II.2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l’esclusione automatica delle offerte.
In relazione ai criteri di aggiudicazione è previsto che le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base:
- del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV);
- dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita (prezzo più basso).
Sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono aggiudicati esclusivamente:
- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell’importo complessivo dei corrispettivi;
- i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione;
- gli affidamenti di appalto integrato;
- i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
Il criterio del minor prezzo, invece può essere utilizzato per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.