Nuovo Codice Dei Contratti: Alcune Riflessioni
La bozza del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, da quando è stata divulgata, rappresenta sicuramente uno dei temi più dibattuti e uno spunto di riflessione e proposte per apportare dei correttivi prima della definizione e approvazione del testo definitivo.
Come ha spiegato la Presidente Carla Tomasi, nel testo elaborato dal Consiglio di Stato non mancano gli aspetti positivi: in primo luogo la grande attenzione al “risultato”, la previsione di un sistema di qualificazione anche per servizi e forniture ed il potenziamento del ruolo tecnico dell’ANAC nella tenuta di varie banche dati.
Allo stesso tempo però, sono presenti anche delle criticità, come la possibilità per le Stazioni Appaltanti di indicare nei Bandi di Gara il CCNL da applicare e l’enfasi “escludente” sui CCNL diversi da quelli delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali con maggiore rappresentatività.
Come spiega Tomasi “nell’attuale legislazione italiana i contratti collettivi nazionali di lavoro non hanno valore erga omnes in quanto stipulati tra associazioni datoriali e sindacati dei lavoratori carenti di personalità giuridica, mentre mantengono tutto il loro vigore solo inter partes: come si pensa, dunque, di lasciare a un terzo una scelta che è rigorosamente riservata alle parti stipulanti?”.
Sul punto, Tomasi aggiunge: “Con tale obbligo non si ottiene certamente maggiore sicurezza; l’unico vero risultato è di rendere più compatto e liquido il sistema attorno alle Cassa Edili. Ma non basta; invece di pensare al vero tema che è la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, si configura un accanimento terapeutico verso le PMI: almeno il 30% di occupazione giovanile ed il 15% di occupazione femminile, quando qui – continua Tomasi – il problema è trovarla la manodopera. Ciò non discende dal Codice ma dal Decreto “Semplificazioni”, ma attiene ovviamente alla stessa sfera”.
Tra gli altri aspetti critici riscontrati, l’assenza, tra i principi del riferimento alla qualità della prestazione quale cardine per l’affidamento e l’esecuzione; preoccupazione anche per gli eventuali effetti distorsivi provocati dalla riduzione a due dei livelli di progettazione, per la generale conformità alle normative sui Beni Culturali ed il rispetto dei vincoli archeologici.