Illegittima La Previsione Di Ulteriori Requisiti Rispetto All’attestazione SOA
La disposizione di gara che prevede ulteriori requisiti oltre all’attestazione SOA per l’esecuzione di lavori è illegittima.
Il possesso di qualificazione assolve infatti ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
ANAC con la Delibera del 4 aprile 2023, n. 140, relativa a una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di lavori, ha ricordato quanto detto pocanzi.
La procedura prevedeva dei requisiti di capacità economico finanziaria ulteriori rispetto all’attestazione SOA, violando così l’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui gli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150mila euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante l’attestazione di qualificazione SOA.
Secondo la Stazione appaltante, la particolare tipologia di manufatto, richiedeva capacità economico finanziaria, tecnico professionale e organizzative sicuramente superiori rispetto a quelle riferibili al solo importo dei lavori e che si era comunque proceduto all’affidamento dei lavori, stante l’urgenza di portarli a termine.
L’articolo 60, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, ancor oggi vigente ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D.lgs. 50/2016, prevede espressamente il divieto per le stazioni appaltanti di “richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente regolamento”.
Al comma 3 si precisa inoltre che, ad eccezione dei lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro, l’attestazione di qualificazione SOA costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
Nel caso di appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione, la stazione appaltante può invece richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati alla verifica della capacità economico-finanziaria – ovvero la certificazione da società di revisione ovvero altri soggetti preposti dei parametri economico-finanziari significativi richiesti da cui emerga l’esposizione finanziaria dell’impresa.
Al di fuori della suddetta ipotesi, la stazione appaltante non può prevedere requisiti ulteriori per la dimostrazione dei requisiti, in quanto costituenti solo un inutile aggravio ed onere probatorio per il concorrente.
In conclusione, quindi, ANAC ha ritenuto non conforme la procedura a fronte dell’illegittima previsione di requisiti economico finanziari ulteriori rispetto all’attestazione SOA, invitando la Stazione appaltante alle valutazioni di competenza da comunicare entro 30 giorni.