Esclusione Immediata Dalla Gara In Caso Di Annotazione Al Casellario ANAC
L’annotazione interdittiva al casellario ANAC determina l’esclusione automatica dell’operatore da una gara.
ANAC, con la delibera del 4 aprile 2023, n 141, conferma quanto sopra detto, con la quale ha ritenuto non conforme una procedura di gara, che si era conclusa con l’aggiudicazione in favore di un RTI, nonostante la carenza di un requisito di carattere generale in capo al progettista indicato derivante dalla presenza di un’annotazione interdittiva nel casellario ANAC.
Il RUP, intervenendo sulla questione, afferma che proprio l’impugnativa dell’annotazione aveva generato una situazione particolarmente complessa, rispetto alla quale la Stazione Appaltante aveva dovuto assumere una decisione finale per poter proseguire nella commessa oggetto di finanziamento ministeriale.
ANAC, nel valutare il caso, ha ricordato 2 punti fondamentali, ovvero che:
- l’articolo 80 comma 5 lett. f) ter del Codice dispone che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; fissando il periodo di rilevanza della causa di esclusione fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
- in virtù del principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti, l’articolo 80 comma 6 riconosce poi alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere l’operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, ivi compresa, in quanto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dell’appalto.
L’intervenuta iscrizione interdittiva nel casellario ANAC, comporta un effetto espulsivo immediato dal momento di inizio dell’iscrizione e fino a quando essa operi nel casellario informatico.
Secondo i giudici amministrativi questa conclusione deriva dall’esigenza di assicurare un concreto grado di effettività alle misure sanzionatorie adottate dall’ANAC e dalla necessità di dare una corretta applicazione ai principi di buona fede e leale collaborazione applicabili alle gare pubbliche.
In conclusione, tenendo conto di quanto detto ed emersa la circostanza dell’interdittiva in capo all’operatore facente parte del raggruppamento aggiudicatario, la stazione appaltante avrebbe dovuto quindi provvedere all’esclusione dello stesso.