ANAC: Violato Il Principio Di Segretezza Delle Offerte
La trasmissione delle offerte esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la riservatezza, viola in modo palese il principio di segretezza delle offerte.
La conferma arriva da ANAC con la Delibera n. 131 del 28 marzo 2023, con il quale ha ritenuto non conforme alla normativa di settore l’operato di una stazione appaltante nell’ambito di una procedura negoziata senza bando sotto soglia.
Le piattaforme telematiche, come ricorda l’Autorità Nazionale Anticorruzione consentono la piena tracciabilità delle operazioni di gara, nonché la certezza dei passaggi procedimentali, inclusa l’apertura delle buste contenenti i documenti caricati a sistema.
Il meccanismo di funzionamento della piattaforma telematica di negoziazione prevede:
- un sistema “bloccato” di progressione nelle fasi della procedura, cioè tale da non consentire l’apertura della busta telematica successiva se non si è prima chiusa la valutazione della precedente;
- la reportistica interna automatica;
- l’organizzazione di apposite sezioni per il caricamento della diversa documentazione;
- l’inserimento direttamente a sistema della percentuale di ribasso o del valore dell’offerta economica.
In questo modo, infatti, vi è la regolarità delle operazioni e la segretezza dell’offerta economica fino alla completa valutazione di quella tecnica.
Non vi è quindi la possibilità di conoscere il ribasso offerto dai concorrenti prima di aver valutato la qualità di ciascuna proposta progettuale.
Analizzando il caso in questione, i due files dell’offerta tecnica ed economica sono stati inviati in un’unica pec rendendo così possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, anche perchè non vi sono né impedimenti all’apertura dei files stessi né sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza.
In più, la trasmissione delle offerte non è nemmeno stata prevista presso una casella di posta elettronica certificata appositamente dedicata allo svolgimento della procedura di gara, ma all’indirizzo istituzionale dell’ente a cui possono accedere potenzialmente più soggetti.
In conclusione, quindi risulta violato il principio di segretezza delle offerte economiche.